Cassazione Civile, Sentenza n. 15032/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La CTR regionale aveva ridotto gli effetti del raddoppio dei termini di accertamento per le annualità 2006 e 2007 ritenendo che fosse necessaria la presentazione effettiva della denuncia penale prima della scadenza del termine ordinario. L'Agenzia ha impugnato tale interpretazione, deducendo violazione di norme tributarie e dell'onere della prova, mentre i contribuenti hanno proposto ricorso incidentale con plurime censure (mancata allegazione della denuncia all'avviso, violazioni procedurali relative al PVC e all'informativa, contestazioni sulla qualificazione dei costi come fittizi e relativa ripartizione dell'onere della prova, inerenza/competenza dei costi, illegittimità dell'uso pedissequo del PVC, inammissibilità dell'accertamento parziale in caso di verifica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto (errata interpretazione dei presupposti per il raddoppio dei termini) e ha rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione perché riesamini la questione alla luce dei principi affermati. Ha inoltre disposto che i ricorrenti incidentali siano assoggettati agli ulteriori oneri di versamento previsti ove sussistenti.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973 (comma 3)
Il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale (notitia criminis) per reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, non la presentazione formale della denuncia prima della scadenza; l'elemento oggettivo che giustifica l'obbligo è sufficiente.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972 (comma 3)
Principio analogo a quello dell'art. 43 DPR 600/73: ai fini del raddoppio dei termini IVA è necessario l'obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione.
Riferimento alla norma che disciplina l'obbligo di denuncia penale; la Corte richiama che il presupposto è l'obbligo derivante da notitia criminis ai sensi di tale disposizione.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte conferma che, una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle stesse.
Ribadito il 'doppio binario' tra giudizio penale e processo tributario: l'esito penale (anche proscioglimento) non impedisce l'accertamento tributario basato sulla non effettività dei costi.
La mancata o insufficiente motivazione informativa contenuta nell'avviso di verifica è richiamata, ma la Corte osserva che l'obbligo informativo non è sanzionato con invalidità automatica dell'accertamento.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale è procedura applicabile anche a seguito di verifiche e non è escluso in tali ipotesi; si tratta di una modalità procedurale e non di un metodo autonomo che incida sulla validità dell'atto.
Norma richiamata nella discussione sull'accertamento completo rispetto a quello parziale; la Corte chiarisce che non c'è incompatibilità automatica tra verifica e accertamento parziale.
art. 8 comma 2 d.l. n. 16/2012 (conv. l. 44/2012)
Per escludere dalla base imponibile componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi ad operazioni inesistenti è richiesta la prova della diretta afferenza; l'onere probatorio grava sul contribuente.
Riferimento ai reati tributari previsti dal decreto; collegamento con l'obbligo di denuncia che giustifica il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Per il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art.57 DPR 633/72) è sufficiente che sussistano elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia penale (notitia criminis); non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata prima della scadenza del termine ordinario.
- L'onere di provare i presupposti dell'obbligo di denuncia (non l'esistenza del reato) grava sull'Amministrazione finanziaria quando il contribuente contesta il raddoppio; la verifica del giudice tributario è una valutazione 'ora per allora' (prognosi postuma) sull'esistenza di notitia criminis.
- L'assenza di allegazione della denuncia penale all'avviso di accertamento non invalida automaticamente il raddoppio dei termini se sussistono elementi che giustificano l'obbligo di denuncia.
- L'accertamento parziale è strumento procedurale compatibile con l'attività di verifica e non viene escluso per il solo fatto che l'attività in questione sia una verifica; la forma (parziale vs. completa) non incide di per sé sulla validità sostanziale dell'accertamento.
- In caso di contestazione di costi come fittizi, una volta che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza oggettiva delle operazioni (anche tramite presunzioni), grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la diretta afferenza dei ricavi relativi.
- Il principio del 'doppio binario' implica che un esito favorevole nel processo penale non impedisce l'accertamento tributario basato sulla non effettività del costo o sull'inesistenza dell'operazione.
- Le doglianze generiche o che mirano a rimettere in discussione il giudizio di fatto debitamente motivato dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione; occorre specificità e autosufficienza nella censura.
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