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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15032/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La CTR regionale aveva ridotto gli effetti del raddoppio dei termini di accertamento per le annualità 2006 e 2007 ritenendo che fosse necessaria la presentazione effettiva della denuncia penale prima della scadenza del termine ordinario. L'Agenzia ha impugnato tale interpretazione, deducendo violazione di norme tributarie e dell'onere della prova, mentre i contribuenti hanno proposto ricorso incidentale con plurime censure (mancata allegazione della denuncia all'avviso, violazioni procedurali relative al PVC e all'informativa, contestazioni sulla qualificazione dei costi come fittizi e relativa ripartizione dell'onere della prova, inerenza/competenza dei costi, illegittimità dell'uso pedissequo del PVC, inammissibilità dell'accertamento parziale in caso di verifica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto (errata interpretazione dei presupposti per il raddoppio dei termini) e ha rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione perché riesamini la questione alla luce dei principi affermati. Ha inoltre disposto che i ricorrenti incidentali siano assoggettati agli ulteriori oneri di versamento previsti ove sussistenti.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973 (comma 3)

    Il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale (notitia criminis) per reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, non la presentazione formale della denuncia prima della scadenza; l'elemento oggettivo che giustifica l'obbligo è sufficiente.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972 (comma 3)

    Principio analogo a quello dell'art. 43 DPR 600/73: ai fini del raddoppio dei termini IVA è necessario l'obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 331 c.p.p.

    Riferimento alla norma che disciplina l'obbligo di denuncia penale; la Corte richiama che il presupposto è l'obbligo derivante da notitia criminis ai sensi di tale disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte conferma che, una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle stesse.

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    Ribadito il 'doppio binario' tra giudizio penale e processo tributario: l'esito penale (anche proscioglimento) non impedisce l'accertamento tributario basato sulla non effettività dei costi.

  • art. 12 legge n. 212/2000

    La mancata o insufficiente motivazione informativa contenuta nell'avviso di verifica è richiamata, ma la Corte osserva che l'obbligo informativo non è sanzionato con invalidità automatica dell'accertamento.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento parziale è procedura applicabile anche a seguito di verifiche e non è escluso in tali ipotesi; si tratta di una modalità procedurale e non di un metodo autonomo che incida sulla validità dell'atto.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata nella discussione sull'accertamento completo rispetto a quello parziale; la Corte chiarisce che non c'è incompatibilità automatica tra verifica e accertamento parziale.

  • art. 8 comma 2 d.l. n. 16/2012 (conv. l. 44/2012)

    Per escludere dalla base imponibile componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi ad operazioni inesistenti è richiesta la prova della diretta afferenza; l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento ai reati tributari previsti dal decreto; collegamento con l'obbligo di denuncia che giustifica il raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Per il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art.57 DPR 633/72) è sufficiente che sussistano elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia penale (notitia criminis); non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata prima della scadenza del termine ordinario.
  • L'onere di provare i presupposti dell'obbligo di denuncia (non l'esistenza del reato) grava sull'Amministrazione finanziaria quando il contribuente contesta il raddoppio; la verifica del giudice tributario è una valutazione 'ora per allora' (prognosi postuma) sull'esistenza di notitia criminis.
  • L'assenza di allegazione della denuncia penale all'avviso di accertamento non invalida automaticamente il raddoppio dei termini se sussistono elementi che giustificano l'obbligo di denuncia.
  • L'accertamento parziale è strumento procedurale compatibile con l'attività di verifica e non viene escluso per il solo fatto che l'attività in questione sia una verifica; la forma (parziale vs. completa) non incide di per sé sulla validità sostanziale dell'accertamento.
  • In caso di contestazione di costi come fittizi, una volta che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza oggettiva delle operazioni (anche tramite presunzioni), grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la diretta afferenza dei ricavi relativi.
  • Il principio del 'doppio binario' implica che un esito favorevole nel processo penale non impedisce l'accertamento tributario basato sulla non effettività del costo o sull'inesistenza dell'operazione.
  • Le doglianze generiche o che mirano a rimettere in discussione il giudizio di fatto debitamente motivato dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione; occorre specificità e autosufficienza nella censura.

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