Cassazione Civile, Sentenza n. 14933/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'avv. Miorè è stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere assistito e difeso, in qualità di parte civile, la moglie del sig. Devis Caminotto nel procedimento penale a carico di quest'ultimo prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del precedente rapporto professionale con il medesimo, in violazione dell'art. 68 del codice deontologico forense. Il ricorrente ha dedotto che il precedente rapporto riguardasse la ditta individuale (affare/impresa) e non la persona fisica, sostenendo quindi l'inapplicabilità della proibizione; ha inoltre contestato profili relativi alla sospensione dagli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato e ha eccepito, in subordine, la prescrizione dell'azione disciplinare.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 68: la norma tutela il rapporto con la 'parte' intesa come soggetto e non come mero oggetto o affare, e dunque l'assistenza prestata alla ditta individuale coincide con quella prestata alla persona fisica titolare. Perciò l'assunzione dell'incarico in favore della moglie, avvenuta con costituzione di parte civile in udienza il 19-01-2016 (con atto datato 23-12-2015), integra l'illecito disciplinare se entro il biennio successivo è intervenuta difesa contro l'ex assistito. La Corte ha inoltre ritenuto che il termine di prescrizione non fosse decorso alla data della decisione. Di conseguenza la censura irrogata all'avv. Miorè è stata confermata e il ricorso è stato rigettato; la Corte ha altresì rilevato l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 68 codice deontologico forense (legge 31/12/2012, n. 247)
"l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale"
La Corte interpreta 'parte' come il soggetto (persona fisica) e non come mero riferimento all'affare; dunque l'assistenza prestata alla ditta individuale equivale all'assistenza alla persona fisica titolare e attiva il divieto biennale.
art. 23 codice deontologico forense
Richiamato dal ricorrente ma non decisivo: la censura verte principalmente sull'interpretazione e applicazione dell'art. 68.
art. 24 codice deontologico forense
Richiamato in relazione alla nozione di conflitto di interessi; comprende i casi in cui l'avvocato si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito.
art. 56 legge 247/2012
Norma sul decorso dei termini di prescrizione dell'azione disciplinare; la Corte ha verificato d'ufficio che la prescrizione non era maturata.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
"è cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento"
Il ricorrente ha invocato le conseguenze sulla iscrizione negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato; la richiesta di sospensione cautelare è stata assorbita dalla decisione sul merito.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che la Corte ha dato atto sussistere.
Massime di principio
- La norma sul divieto biennale (art. 68 c.d.f.) si applica alla 'parte' come soggetto: la rappresentanza di una ditta individuale si identifica con la rappresentanza della persona fisica titolare e non consente di eludere il divieto.
- Nei casi di ditta individuale non è possibile considerare l'affare o la 'ditta' come soggetto distinto ai fini del conflitto: il precedente incarico verso la ditta rileva come incarico verso la persona fisica titolare.
- Il momento rilevante per valutare l'assunzione dell'incarico (e ai fini della prescrizione) è l'effettivo compimento dell'atto di difesa (es. costituzione di parte civile in udienza), non necessariamente la data riportata nell'atto se questa è meramente formale.
- La nozione di conflitto di interessi ai fini deontologici comprende ogni situazione in cui l'avvocato si ponga processualmente in antitesi con un proprio precedente assistito, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'affare.
- Prima di valutare la prescrizione dell'azione disciplinare è necessario verificare le date concrete degli atti processuali rilevanti; la mera indicazione di una data formale non sempre coincide col momento di esercizio effettivo dell'incarico.
- Sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento possono avere conseguenze amministrative (es. cancellazione dagli elenchi per il gratuito patrocinio) e pertanto vanno considerate nelle impugnazioni anche le ricadute pratiche della sanzione.
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