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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14973/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2010 con contestazione di maggiori redditi d'impresa determinati con metodo induttivo (applicazione di una percentuale di ricarico). L'Amministrazione si era basata su un brogliaccio di magazzino la cui consistenza non risultava trascritta né valorizzata sul libro inventari; la contribuente aveva chiesto, in via principale, l'annullamento degli atti e, in via subordinata, l'adeguamento del maggior reddito agli studi di settore. Inoltre la contribuente aveva richiesto la definizione agevolata dell'accertamento ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018; tale richiesta era stata respinta dall'ufficio per presunta errata quantificazione dell'importo da versare (la contribuente aveva versato il 5% del valore della controversia sostenendo la totale soccombenza dell'Agenzia, mentre l'ufficio ha ritenuto sussistere solo soccombenza parziale). L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello eccependo che la percentuale di ricarico non poteva essere applicata senza adeguata verifica della realtà aziendale e senza ulteriori elementi di prova presuntiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha altresì respinto il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata. Sul punto della definizione agevolata la Corte ha ritenuto infondato il motivo della contribuente: per ottenere la definizione al 5% previsto dall'art.6, comma 2‑ter, d.l. 119/2018 era necessario che l'Agenzia risultasse totalmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; nel caso di specie la pronuncia di primo grado aveva accolto solo la domanda subordinata della contribuente (riduzione mediante studi di settore) rigettando la domanda principale di annullamento integrale dell'accertamento, per cui si è in presenza di soccombenza parziale e il diniego della definizione al 5% era corretto. Quanto al merito dell'accertamento, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo dell'Agenzia che non aveva colto la ratio della sentenza impugnata: il giudice del gravame aveva valutato come non idoneo, per carenza di precisione, concordanza e gravità, l'elemento presuntivo (la percentuale di ricarico desunta dal brogliaccio non riscontrabile nell'inventario) e aveva disposto la rideterminazione dei ricavi in applicazione degli studi di settore. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2217 cod. civ.

    La Corte richiama l'obbligo di corretta tenuta e trascrizione delle giacenze di magazzino; la mancata trascrizione e valorizzazione sul libro inventari rende il brogliaccio non pienamente attendibile come elemento di prova contabile

  • art. 15, u.c., d.P.R. n. 600/1973

    La Corte rileva che i verbalizzanti hanno operato in difformità rispetto alle prescrizioni connesse alla documentazione dell'inventario, con conseguente diminuzione dell'affidabilità del brogliaccio come prova per l'accertamento induttivo

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    La richiesta della ricorrente di censurare l'applicazione del metodo induttivo ex art.39 è stata ritenuta inammissibile perché la Corte ha giudicato che il gravame non contestava il metodo in astratto ma la mancanza di idoneità probatoria dell'elemento presuntivo utilizzato

  • art. 2967 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla necessità che le valutazioni probatorie siano precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che mancassero requisiti di precisione, concordanza e gravità nella prova presuntiva fornita dall'Amministrazione

  • art. 6, d.l. n. 119/2018 (comma 2‑ter)

    La Corte interpreta la norma nel senso che per accedere alla definizione agevolata mediante pagamento del 5% del valore della controversia è necessario che l'Agenzia delle entrate risulti totalmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; la soccombenza parziale esclude tale possibilità

  • art. 12, legge n. 212/2000

    Riferita dalla parte come motivo di impugnazione, la norma è richiamata nella vicenda processuale ma la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo rispetto alla valutazione sulla soccombenza e sulla prova presuntiva

Massime di principio

  • Per gli accertamenti induttivi basati su giacenze o brogliacci di magazzino l'Amministrazione deve fornire elementi di prova presuntiva che siano precisi, concordanti e gravi: la semplice applicazione di una percentuale di ricarico è insufficiente se non è corroborata da riscontri sulla realtà aziendale (inventari, caratteristiche merceologiche, sconti, ubicazione, stagionalità ecc.)
  • La mancata trascrizione e valorizzazione delle giacenze sul libro inventari riduce l'attendibilità del brogliaccio e può portare il giudice a ritenere non idoneo l'elemento probatorio usato per l'accertamento induttivo
  • Il giudice tributario può rigettare l'accertamento o disporre la rideterminazione dei ricavi tramite strumenti alternativi (es. studi di settore) se valuta che gli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione non soddisfano i requisiti probatori
  • Ai fini della definizione agevolata prevista dall'art.6 d.l. n.119/2018, comma 2‑ter, l'Agenzia deve risultare totalmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio per consentire la definizione al 5% del valore della controversia; una decisione che accolga solo istanze subordinate determina soccombenza parziale e esclude tale favore
  • Nella redazione del ricorso è rilevante distinguere chiaramente le domande principali da quelle subordinate: l'accoglimento solo della domanda subordinata determina soccombenza parziale e può avere conseguenze sulla possibilità di definizione agevolata e sulle valutazioni delle spese processuali

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