Cassazione Civile, Sentenza n. 14957/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del CNF che aveva respinto il ricorso dell'avv. Shawo contro la sanzione disciplinare (sospensione di 9 mesi) inflitta dal Consiglio distrettuale di Ancona in seguito a procedura penale con patteggiamento (pena di due anni, sospesa) per più reati: associazione delinquere finalizzata all'esportazione illecita di dipinti e frodi, corruzione, ricettazione di reperti archeologici. Il CNF aveva ritenuto prescritta solo la condotta di trasferimento illecito di dipinti (fatto istantaneo del 2010) applicando ratione temporis norme anteriori, mentre per le restanti condotte aveva ritenuto la permanenza dal 2011 al 2015 e quindi non prescritte. Il ricorrente deduceva principalemente la violazione dell'art.56 l. n.247/2012 (termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare) sostenendo che i termini si erano comunque estinti per tutti gli addebiti, e il divieto di reformatio in peius per l'eventuale effetto mitigatorio della prescrizione di almeno un addebito.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo ritenendo che il CNF non aveva correttamente accertato la data di cessazione della permanenza delle condotte (necessaria per determinare il decorso della prescrizione in caso di illecito permanente) e che, ai fini disciplinari, la decorrenza della prescrizione va individuata autonomamente dall'organo disciplinare (art.54 l. n.247/2012), sulla base della data di commissione o, per il reato/permanente, della data di cessazione della permanenza. Per tali ragioni la sentenza del CNF è cassata e la causa è rinviata al CNF per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. Il secondo motivo è stato assorbito. Spese compensate.
Norme richiamate
legge n. 247 del 2012, art. 56
"1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni."
La Corte interpreta l'art.56 richiamando la necessità di individualizzare la data di decorrenza del termine in base alla data di commissione del fatto ovvero, per il reato/permanente, alla data di cessazione della permanenza; inoltre ricorda le conseguenze dell'interruzione e il limite massimo di prolungamento del termine.
legge n. 247 del 2012, art. 54
L'azione disciplinare è autonoma rispetto al processo penale: l'organo disciplinare deve svolgere valutazioni proprie e determinare autonomamente elementi essenziali come la data di commissione o di cessazione della permanenza dei fatti ai fini della prescrizione.
r.d.l. n. 1578 del 1933, art. 51 (richiamato dal CNF)
Il CNF aveva ritenuto che la violazione relativa all'esportazione illegale dei beni fosse atipica come fatto istantaneo e quindi soggetta ratione temporis alla disciplina dell'art.51 del R.D.L. 1933, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di consumazione.
codice di procedura penale, art. 444 (richiamato nel contesto)
La Corte segnala che il consenso del PM alla richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) è una data rilevante assunta dal CNF nel calcolo della prescrizione; tuttavia la disciplina applicabile va determinata in base alla data di commissione/cessazione dei fatti.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari contro avvocati, quando le stesse condotte sono oggetto di procedimento penale, l'organo disciplinare deve operare valutazioni autonome e non può limitarsi a recepire passivamente le indicazioni delle imputazioni penali.
- Per reati o condotte permanenti la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dalla data di cessazione della permanenza; pertanto l'organo disciplinare deve espressamente accertare e motivare tale data.
- Se la data di commissione o di cessazione della permanenza è incerta o indicata in termini approssimativi nella sentenza penale, il CNF/organo disciplinare non può assumere automaticamente quelle date per stabilire la prescrizione: occorre indagine e determinazione specifica.
- La prescrizione estingue l'azione disciplinare ma non la violazione deontologica in senso sostanziale; l'accertamento della prescrizione comporta l'estinzione del procedimento disciplinare ma non una declaratoria di innocenza deontologica.
- Gli atti interruttivi (comunicazioni, notifiche di decisioni) incidono sul decorso della prescrizione ai sensi dell'art.56 c.3 e possono riavviare termini, ma il termine complessivo non può essere prolungato oltre i limiti previsti dalla norma.
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