Cassazione Civile, Sentenza n. 14895/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva citato in giudizio il venditore (No Trafic s.r.l.) e il proprietario precedente (Nicola Cinotti) chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura ibrida, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni, sostenendo che il veicolo non fosse effettivamente ricaricabile alle stazioni comunali indicate e quindi privo delle qualita promesse. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per vizi redibitori e la restituzione del prezzo; la Corte d'appello ha riformato ritenendo che la domanda fosse inquadrabile nella garanzia per difetto di qualita (art. 1497 c.c./art. 1490 c.c.), che gravava sull'acquirente l'onere della prova dei vizi e della tempestivita della denunzia, e ha escluso la legittimazione passiva del proprietario Cinotti poiche la vendita era stata effettuata dalla mandataria No Trafic senza spendita del nome del mandante. Avverso la sentenza d'appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando la domanda si fonda sulla garanzia per vizi o sulla mancanza delle qualita promesse (art. 1490 e 1497 c.c.), incombe sul compratore l'onere di provare l'esistenza dei vizi, la loro preesistenza al trasferimento e la tempestivita della denuncia (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in particolare la distinzione fra azione per inesatto adempimento e azioni di garanzia). Ha altresi ritenuto corretta l'esclusione della legittimazione passiva del proprietario Cinotti in presenza di vendita realizzata dalla mandataria senza spendita del nome del mandante (art. 1705 c.c. e principi sul mandato). Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi relativi a omessa pronuncia, motivazione e liquidazione delle spese, confermando la riforma e la nuova ripartizione delle spese disposta dalla Corte d'appello. Il ricorso e' stato dunque integralmente respinto; la ricorrente è altresì tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa di bilancio per i ricorsi integralmente rigettati.
Norme richiamate
La Corte ha inquadrato la domanda come azione riconducibile alla garanzia per vizi della cosa venduta; per i vizi di cui all'art. 1490 grava sul compratore l'onere di provare l'esistenza dei vizi che fondano l'azione
Rilevata l'applicabilita dell'azione per mancanza delle qualita promesse e confermato che, anche in presenza di questa disposizione, l'azione rientra nel modello della garanzia della vendita e quindi il compratore deve provare i vizi/il difetto di qualita
Richiamato come riferimento ai termini di decadenza e prescrizione applicabili all'azione di garanzia, ma distinto dall'onere della prova
Richiamato per distinguere l'azione di risoluzione per inadempimento (dove valgono principi diversi di onere della prova) dall'azione fondata sulla garanzia per vizi
Applicato per spiegare che la mandataria che conclude la vendita senza spendita del nome del mandante acquista diritti e obblighi verso i terzi, con la conseguenza che il mandante (proprietario) puo risultare non legittimato passivo
Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova: la decisione sottolinea quando e chi deve provare i fatti costitutivi dell'azione
Citato in relazione ai vizi di motivazione e alle censure sulla corretta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella sentenza
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nelle censure procedurali e di motivazione
Norma che regola i motivi di cassazione invocati (violazione di legge e vizi di motivazione) e alla quale i motivi sono stati collegati
Valutata la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 132 c.p.c.; la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente
Richiamato per riferirsi alla procedura di decisione in camera di consiglio e alla possibilita di decisione non partecipata
art. 13 D.P.R. 115/2002 (c.u.)
Applicato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso integralmente rigettato, ai sensi della normativa di bilancio (L. 228/2012 art.1 comma 17)
Massime di principio
- Quando la domanda del compratore è fondata sulla garanzia per vizi o sulla mancanza delle qualita promesse (art. 1490 e 1497 c.c.), l'onere di provare l'esistenza dei vizi, la loro preesistenza al contratto e la tempestivita della denuncia grava sul compratore
- La distinzione tra azione per inesatto adempimento e azioni di garanzia e' cruciale: nelle azioni di inesatto adempimento (Sez. Un. 2001) e' sufficiente l'allegazione dell'inesattezza e grava sul debitore dimostrare l'adempimento, mentre nelle azioni di garanzia per vizi (Sez. Un. 2019) il compratore deve provare il vizio
- Se la vendita e' stata compiuta da una mandataria senza spendita del nome del mandante, la mandataria risponde verso i terzi e, normalmente, il mandante proprietario non risulta legittimato passivo nella domanda promossa contro la mandataria
- In caso di riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della controversia; la condanna alle spese puo quindi essere riassegnata anche se una parte era soccombente in primo grado
- Per evitare il rigetto di una domanda basata su vizi o mancanza di qualita, il compratore deve conservare e produrre elementi di prova specifici (perizia, documentazione tecnica, corrispondenza con produttore o stazioni di ricarica, prova della incompatibilita e della preesistenza del difetto) e denunciare i vizi nei termini di legge
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