Cassazione Civile, Sentenza n. 14921/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Quixa chiedeva il rimborso dell'addizionale IRES introdotta dall'art.2 d.l. 30/11/2013, n.133 (anno 2013). Il ricorso denunciava: 1) violazione dell'art.38 d.P.R. 602/1973 per mancato annullamento del rifiuto al rimborso; 2) incostituzionalità e contrasto con i principi degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost. e con il diritto UE (aiuti di Stato, art.107 TFUE); 3) motivazione giudiziale carente e vizi procedurali (art.132 c.p.c., art.36 d.lgs. 546/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, confermando che l'art.2, comma 2, d.l. 133/2013 è stato già giudicato non manifestamente illegittimo dalla Corte costituzionale (sent. n.288/2019 e ord. n.165/2021) e che la norma rientra nella discrezionalità del legislatore come misura temporanea e giustificata: configura una 'sovraimposta' indirizzata a specifici settori sulla base di un indice di capacità contributiva, è giustificata da ragioni solidaristiche/redistributive e non costituisce aiuto di Stato né discriminazione incompatibile con il diritto UE. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Non si provvede alle spese in mancanza di attività difensiva da parte della resistente; è disposta la rilevazione degli adempimenti per il contributo ai sensi d.P.R. 115/2002 art.13 comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, comma 2
«In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico»
La norma è stata interpretata come una sovraimposta temporanea e mirata a specifici settori; la Corte costituzionale ne ha ritenuto la legittimità alla luce delle ragioni redistributive e della transitorietà, individuando un indice di capacità contributiva legittimo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente per l'omesso annullamento del rifiuto al rimborso; la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della legittimità sostanziale della norma che giustifica il diniego.
Artt. 3, 53, 41 e 77 Cost.
Contestata violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva; la Corte ha osservato che la diversificazione dell'imposizione, se temporanea e giustificata da ragioni redistributive, rientra nella discrezionalità del legislatore e non configura arbitrarietà o irragionevolezza.
art. 107 T.F.U.E. (aiuti di Stato)
«Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»
La Corte ha escluso che l'addizionale costituisca aiuto di Stato: non vi è stata rinuncia a risorse statali a favore di specifiche imprese né un vantaggio selettivo rispetto ad imprese in situazione giuridica e fattuale analoga nel contesto nazionale.
Corte costituzionale, sent. n.288/2019
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'art.2 d.l. 133/2013, ritenendo giustificate la temporaneità, la finalità redistributiva e la scelta legislativa di colpire specifici settori.
Corte costituzionale, ordinanza n.165/2021
Ha richiamato la sentenza n.288/2019 e confermato che il presupposto dell'addizionale è l'appartenenza al mercato finanziario come indice di capacità contributiva, non riconducibile automaticamente ad extraprofitti o elevata liquidità a breve.
Corte di Giustizia UE, causa C-169/08 (Germania/Commissione)
Richiamata in relazione al test di selettività: per valutare se una misura sia selettiva bisogna confrontare imprese in situazione giuridica e fattuale analoga nello stesso ordinamento; la Corte nazionale ha ritenuto che non sussistesse selettività a danno delle imprese soggette all'addizionale.
Giurisprudenza sul rinvio pregiudiziale (Cilfit C-238/81 e successive)
Richiamata la regola che il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a rinviare se la corretta applicazione del diritto UE è pacifica o evidente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse ragionevole dubbio che richiedesse il rinvio alla CGUE.
art. 360 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992, d.P.R. 115/2002 art.13 comma 1-quater
Richiamati come norme processuali: i motivi di cassazione (art.360) sono stati valutati e rigettati; censura sulla motivazione (art.132 c.p.c. e art.36 d.lgs. 546/1992) non ritenuta fondata; rilievo su contributo per spese processuali ai sensi del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Una misura fiscale temporanea e mirata a settori specifici può essere legittima se è giustificata da ragioni di politica redistributiva e non appare arbitraria né irragionevole.
- La qualificazione come 'addizionale' o 'sovraimposta' non impedisce che la misura sia legittima se il legislatore individua un ragionevole indice di capacità contributiva diverso dai tradizionali parametri.
- Per configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 TFUE occorrono effetti concreti di vantaggio selettivo o rinuncia a risorse statali: misure che non determinano una concreta attribuzione patrimoniale o un vantaggio selettivo nel contesto nazionale possono non costituire aiuto di Stato.
- Nell'analisi di selettività rileva il confronto all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale: la misura è selettiva solo se favorisce imprese che, nello stesso ordinamento, si trovano in situazione analoga.
- Se la giurisprudenza costituzionale ha già valutato il profilo di legittimità di una norma e ne ha confermato la compatibilità con i principi costituzionali, il giudice nazionale può da ciò desumere l'assenza di illegittimità costituzionale manifesta.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è obbligatorio quando l'applicazione corretta del diritto dell'Unione è così evidente da non lasciare ragionevole dubbio (criterio Cilfit).
- Le censure sulla motivazione e sui vizi procedurali devono dimostrare specifici vizi logico-giuridici rilevanti per il giudizio; la mera difformità di valutazione non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14895/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14933/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14957/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14973/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14987/2023 del 29/05/2023
- Sentenza civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 14988/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →