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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32344/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una casa di cura privata, accreditata con il servizio sanitario regionale, aveva convenuto l’azienda sanitaria provinciale chiedendo il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento di prestazioni sanitarie rese negli anni 2004, 2005 e 2006. La struttura sosteneva che il rapporto fosse contrattuale e che il contratto si fosse perfezionato, da un lato, con l’accettazione del sistema di remunerazione a prestazione mediante le tariffe regionali, dall’altro, comunque, con l’esecuzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 1327 c.c.; invocava inoltre la disciplina sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione e sosteneva che l’azienda sanitaria fosse un ente pubblico economico, non soggetto alla forma scritta ad substantiam. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923, in relazione agli artt. 1327 e 1350 c.c. e agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 231/2002, per avere la corte d’appello negato gli interessi moratori in assenza di contratto scritto, ritenendo invece sufficiente l’accreditamento e/o l’esecuzione delle prestazioni; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, per la condanna alle spese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l’accreditamento non basta a fondare il diritto alla remunerazione e che, per ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie e gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, è necessario un apposito accordo contrattuale con la struttura accreditata; in mancanza di tale contratto, non sorge il titolo per gli interessi. Ha inoltre giudicato inammissibili le ulteriori censure sulla natura giuridica dell’azienda sanitaria e sull’imputazione dei pagamenti, perché introdotte tardivamente o non confrontate con la sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo corretta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    gli interessi moratori presuppongono l’esistenza di una transazione commerciale fondata su un titolo contrattuale; l’accreditamento da solo non basta.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    l’operatività del soggetto accreditato richiede la stipulazione di un contratto di servizio che regoli prestazioni e corrispettivi.

  • art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. n. 502/1992

    la mancata stipula degli accordi comporta la sospensione dell’accreditamento, confermando che l’accreditamento non coincide con il contratto.

  • art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    la concreta stipula dipende dalle previsioni finanziarie e dal tetto massimo annuale di spesa stabilito dalla Regione.

  • art. 16 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta nei contratti della P.A., ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso profilo della mancanza del contratto stesso.

  • art. 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato dalla ricorrente sul tema della forma dei contratti pubblici; la censura è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto.

  • art. 1327 c.c.

    la Corte esclude che l’esecuzione delle prestazioni possa supplire alla mancanza del contratto nel regime dell’accreditamento sanitario.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla forma del contratto, ma non determinante nel ragionamento decisorio.

  • art. 1194 c.c.

    la censura sull’imputazione dei pagamenti è stata ritenuta inammissibile perché proposta tardivamente e non confrontata con la sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese di merito è stata confermata.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato dalla resistente in appello per chiedere l’inammissibilità del gravame.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema dell’accreditamento sanitario, la qualità di soggetto accreditato non equivale a un diritto automatico a erogare prestazioni per conto del servizio sanitario né sostituisce il necessario accordo contrattuale con l’amministrazione competente.
  • Il diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie e agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 presuppone l’esistenza di un contratto/accordo di servizio validamente concluso; in mancanza del contratto non si perfeziona il titolo per gli interessi.
  • L’esecuzione di prestazioni da parte della struttura accreditata non sana, di per sé, la mancanza del contratto richiesto dalla disciplina speciale del servizio sanitario.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che introducono per la prima volta questioni non trattate nei precedenti gradi o che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e resta ferma quando la parte che impugna risulta soccombente nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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