Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21644/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento con cui Roma Capitale ha recuperato l'ICI dovuta per gli anni 2009-2011 su unità immobiliari site in Roma e censite in catasto con rendita. La contribuente ha impugnato gli atti sostenendo che gli immobili, essendo abusivi e colpiti da sequestri, ordini di demolizione, rigetti di condono e, secondo la sua prospettazione, da effetti acquisitivi al patrimonio comunale, dovessero considerarsi extra commercium o comunque non suscettibili di produrre reddito; ha inoltre dedotto che la base imponibile dovesse essere calcolata sul valore dell'area edificabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, non già sulle rendite catastali, e che dovesse applicarsi la riduzione d'imposta del 50% per inagibilità. Con il ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: omesso esame/travisamento dei fatti e violazione di legge quanto alla ritenuta imponibilità dei beni; violazione dei parametri costituzionali e della disciplina ICI/IMU per l'assunto che immobili abusivi e non agibili non sarebbero tassabili come fabbricati; violazione dell'art. 5, comma 6, per la pretesa necessità di tassare il solo valore dell'area; ulteriore censura sulla base imponibile in ragione dell'ordine di demolizione; omesso esame e travisamento per l'invocata incertezza normativa oggettiva e per il richiamo a una prassi dell'amministrazione finanziaria; nullità della sentenza per carenza di motivazione sulle eccezioni formulate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, era stato in realtà veicolato come censura di violazione di legge; l'eventuale effetto acquisitivo ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non incideva sui periodi d'imposta 2009-2011, poiché il provvedimento di demolizione richiamato era successivo; ai fini ICI il presupposto impositivo è il possesso di un fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto, essendo irrilevanti l'agibilità e la regolarità urbanistica; per gli immobili già censiti con rendita e non interessati da un effettivo intervento edilizio rilevante, non si applica la disciplina dell'art. 5, comma 6, che presuppone l'avvio materiale dei lavori di demolizione, ricostruzione o recupero; non sussisteva un'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni, poiché la disciplina applicabile era chiara e la prassi amministrativa richiamata riguardava una diversa fattispecie; la doglianza di omessa motivazione era generica e non individuava specifiche eccezioni trascurate dal giudice regionale. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata confermata e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame del fatto decisivo non può essere surrettiziamente utilizzata per introdurre una mera doglianza di violazione di legge; il giudice di legittimità valuta la sostanza della censura oltre la sua rubrica.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve esporre chiaramente le ragioni della censura e il contenuto della decisione da cassare; non è necessaria la formale indicazione perfetta della norma o del vizio, ma deve risultare inequivoca la volontà impugnatoria.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, commi 2, 3 e 4

    L'ordine di demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale operano solo dopo l'inottemperanza nel termine di legge e non retroagiscono a periodi d'imposta anteriori.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Ai fini ICI il presupposto impositivo è collegato al possesso di immobili rilevanti secondo la disciplina del tributo.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Fabbricato è l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto edilizio urbano; l'iscrivibilità è sufficiente a integrare il presupposto.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, commi 1 e 2

    Il soggetto passivo coincide con il proprietario o titolare di diritto reale; il possesso rilevante è quello connesso a situazioni giuridiche reali, non alla mera disponibilità materiale.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6

    La base imponibile calcolata sul valore dell'area si applica solo quando sia in corso l'utilizzazione edificatoria o interventi di demolizione/ristrutturazione/recupero, cioè in presenza del materiale avvio dei lavori e fino alla loro ultimazione o utilizzazione del fabbricato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scardinare la disciplina legale del presupposto ICI.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione del principio di capacità contributiva nella tassazione del fabbricato censito in catasto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimità dell'accertamento.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, non una semplice opinione difforme del contribuente.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2

    Il legittimo affidamento può escludere le sanzioni solo se il contribuente abbia fatto ragionevole affidamento su atti o prassi riferibili alla medesima fattispecie, non su documenti concernenti questioni diverse.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la Corte qualifica la censura in base al suo contenuto effettivo, non alla rubrica formale: un motivo formulato ex art. 360, n. 5, può essere trattato come violazione di legge se così emerge dalla sostanza della doglianza.
  • Ai fini dell'ICI il fabbricato è tassabile quando sia iscritto o iscrivibile in catasto; l'agibilità, la regolarità urbanistica e la concreta attitudine a produrre reddito non costituiscono, di per sé, presupposti del tributo.
  • La disciplina che consente di determinare la base imponibile sul valore dell'area opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e richiede l'effettivo avvio di un intervento edilizio di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o recupero; non basta la mera esistenza di un ordine amministrativo non ancora produttivo di effetti nei periodi d'imposta contestati.
  • L'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione non incide retroattivamente su annualità d'imposta già perfezionate prima del verificarsi dell'effetto acquisitivo.
  • L'esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, valutabile dal giudice, desumibile da contrasti normativi, amministrativi o giurisprudenziali realmente incidenti sulla fattispecie; non è sufficiente il richiamo a prassi o orientamenti riferiti a una disciplina o a un oggetto diverso.
  • Una doglianza di omessa motivazione è inammissibile o infondata se non indica specificamente quali eccezioni decisive sarebbero state trascurate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.