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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21973/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (leasing)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato in data 10.07.2008 avente ad oggetto un immobile. La corte d'appello aveva dichiarato la nullità della clausola sugli interessi moratori per usura, ma aveva escluso che tale nullità si estendesse alla clausola sugli interessi corrispettivi, ritenendo il contratto ancora valido ed efficace e dovuti i canoni con il solo tasso corrispettivo. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1815 c.c. e della disciplina antiusura, sostenendo che la nullità per usura dovesse colpire gli interessi "a qualunque titolo pattuiti"; (2) violazione degli artt. 1815, 1322, 1344 e 1419 c.c., censurando la distinzione tra interessi moratori e corrispettivi; (3) e (4) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 644 c.p.; (5) omessa motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento danni. La resistente ha replicato e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, deducendo violazione della disciplina antiusura e sostenendo che la corte d'appello, sulla base di una CTU errata, non avrebbe dovuto negare la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. In entrambi i ricorsi la Corte rileva, inoltre, difetti di specificità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i documenti richiamati non erano adeguatamente trascritti o localizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Sul punto centrale dell'usura, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale: la nullità della clausola sugli interessi moratori usurari non si estende automaticamente alla pattuizione degli interessi corrispettivi, se regolati da una clausola autonoma e distinta; quindi il contratto resta valido ed efficace e, nella sua ulteriore esecuzione, restano dovuti i canoni con applicazione del solo tasso corrispettivo lecito. Ha inoltre evidenziato che i motivi di entrambi i ricorsi erano in parte inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e, nella sostanza, miravano a una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie e della CTU, non consentita in sede di legittimità. Le spese di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    La sanzione di nullità per usura colpisce la pattuizione degli interessi usurari, ma non comporta automaticamente la nullità dell'intero assetto degli interessi se esistono clausole distinte e autonome per interessi corrispettivi e moratori.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 1

    La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori secondo l'elaborazione della Corte, con valutazione della loro usurarietà secondo i criteri indicati dai decreti ministeriali.

  • D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1

    Norma richiamata come base della disciplina interpretativa antiusura, convertita con modificazioni nella L. n. 24 del 2001.

  • L. 28 febbraio 2001, n. 24

    Legge di conversione del D.L. n. 394 del 2000, richiamata nel quadro normativo antiusura.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della distinzione tra tipi di interessi e la regolazione pattizia del rapporto.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sulla struttura negoziale e sulla clausola usuraria.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'estensione della nullità alla disciplina degli interessi corrispettivi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alle domande di responsabilità/inadempimento e alle conseguenze risarcitorie o risolutorie.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

  • art. 644 c.p.

    Norma penale in materia di usura richiamata da entrambe le impugnazioni nel perimetro della disciplina antiusura.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l'indicazione specifica e la riproduzione dei documenti e degli atti su cui si fonda la censura, con puntuale localizzazione processuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le doglianze travalicano i limiti del vizio di legittimità e tendono a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996

    I decreti ministeriali rilevanti ai fini del tasso-soglia vanno letti in coerenza con la rilevazione del TEGM, comprensiva, ove espressa, della maggiorazione media degli interessi moratori.

  • art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996

    Nel calcolo del tasso-soglia si applica l'ulteriore margine di tolleranza previsto dalla norma.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Se la clausola moratoria usuraria cade, gli interessi moratori sono dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, quale automatica reintegrazione del danno da ritardato adempimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la loro eventuale usurarietà deve essere verificata secondo i criteri ricavabili dalla normativa e dai decreti ministeriali sul tasso-soglia.
  • La nullità della clausola sugli interessi moratori usurari non si estende automaticamente agli interessi corrispettivi quando questi siano pattuiti in una clausola autonoma e distinta: la usurarietà va valutata separatamente per ciascuna categoria di interessi.
  • Accertata la nullità della sola clausola moratoria, il contratto non diviene gratuito né viene travolto nel suo complesso; restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti e, in sostanza, il danno da ritardo è reintegrato nei limiti dell'art. 1224 c.c.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente evocando violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della CTU.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo devono essere specificamente indicati, trascritti o localizzati in modo da consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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