Cassazione Civile, Ordinanza n. 32765/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’annualità 2009, relativo a un immobile di proprietà di una fondazione che svolgeva attività assistenziale e sanitaria, in particolare riabilitativa, anche in convenzione/accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. La fondazione aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del Comune ritenendo insussistenti i presupposti per l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504/1992. In Cassazione la fondazione ha proposto tre motivi: 1) violazione di norme di diritto e dei criteri probatori, sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente l’esenzione per il mancato utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente; 2) violazione del giudicato, per aver la CTR richiamato una precedente decisione tra le stesse parti su diversa annualità; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, per avere negato il requisito dell’utilizzazione diretta dell’immobile nonostante l’attività fosse svolta all’interno della struttura con personale dipendente della fondazione. Il Comune, con ricorso incidentale, ha invece censurato la sentenza per avere escluso la natura commerciale dell’attività svolta nell’immobile, sostenendo che la prestazione sanitaria era resa con modalità commerciali e quindi non poteva godere dell’esenzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale del Comune, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., e ha rigettato il ricorso principale della fondazione. Ha ritenuto che, ai fini dell’esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali, occorre verificare con accertamento in concreto non solo il requisito soggettivo dell’ente, ma anche che nell’immobile si svolga esclusivamente un’attività tra quelle agevolate e che tale attività non sia esercitata con modalità commerciali. Richiamando anche i principi espressi dalla Commissione UE sugli aiuti di Stato e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che l’attività sanitaria convenzionata non è di per sé non commerciale, poiché le tariffe convenzionali possono coprire i costi e remunerare i fattori produttivi; nel caso concreto mancavano elementi per qualificare l’attività come gratuita o semigratuita. La motivazione della sentenza di merito è stata quindi corretta sul punto, con conferma sostanziale del risultato favorevole al Comune. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della fondazione, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992
esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali, sanitarie e altre attività agevolate
L’esenzione richiede la coesistenza del requisito soggettivo dell’ente non commerciale e del requisito oggettivo dell’esclusiva destinazione dell’immobile ad attività agevolate, svolte in concreto senza modalità commerciali.
art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 203/2005 conv.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma di disciplina dell’esenzione, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.
art. 39 D.L. n. 223/2006 conv.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle norme sull’esenzione, senza ulteriore sviluppo autonomo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte centra la decisione sulla qualificazione concreta dell’attività e sui requisiti dell’esenzione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; non emerge una specifica ratio decidendi su presunzioni semplici.
Richiamato dalla ricorrente; la decisione non fonda il principio su presunzioni, ma su accertamento in concreto della natura dell’attività.
Richiamato dal secondo motivo per lamentare un indebito richiamo al precedente giudicato tra le stesse parti su diversa annualità; il testo non mostra un accoglimento del motivo.
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per contestare la valutazione delle risultanze di causa sulla natura dell’attività svolta.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte lo utilizza per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla nel dispositivo, perché il risultato pratico resta conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo a carico della ricorrente principale.
art. 87, comma 1, lett. c), T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)
È la norma richiamata come parametro del requisito soggettivo dell’ente non commerciale cui l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504/1992 rinvia.
art. 16, lett. a), legge n. 222/1985
Richiamato nel novero delle attività considerate dalla norma agevolativa.
Massime di principio
- L’esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali richiede la contemporanea presenza del requisito soggettivo dell’ente e del requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile ad attività tassativamente agevolate.
- Per verificare il requisito oggettivo non basta il fine sociale dell’attività: occorre accertare in concreto che l’attività non sia svolta con modalità commerciali, cioè dietro corrispettivi idonei a coprire costi e remunerare i fattori produttivi.
- Anche un ente senza scopo di lucro può svolgere attività economica; ai fini dell’esenzione è decisiva la modalità concreta di svolgimento del servizio, non la sola natura non profit del soggetto.
- L’attività sanitaria convenzionata o accreditata con il SSN non è automaticamente non commerciale: può essere commerciale se resa dietro tariffe funzionali alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori produttivi.
- Una circolare amministrativa non vincola il giudice nella qualificazione giuridica dell’attività ai fini dell’imposta locale.
- La natura commerciale dell’attività non è esclusa dal solo fatto che l’esercizio non produca utili in un determinato bilancio o si svolga in un contesto non pienamente concorrenziale.
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