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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'incandidabilità dei due ricorrenti alle prime elezioni successive allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro per infiltrazioni mafiose. Uno dei ricorrenti contestava, in sede di revocazione, che la precedente sentenza di Cassazione avesse erroneamente ritenuto il suo motivo di ricorso per cassazione inammissibile per asserito mancato confronto con la ratio decidendi della Corte territoriale, sostenendo che tale confronto era in realtà puntualmente contenuto nel ricorso originario e che l'errore della Corte fosse di percezione e non di valutazione. L'altro ricorrente deduceva, sempre in revocazione, che la precedente decisione avesse travisato il contenuto del suo ricorso per cassazione, ritenendo che egli avesse contestato solo un asserito automatismo fondato sui legami di parentela, mentre in realtà la censura riguardava l'indebita trasposizione, nel giudizio di incandidabilità, delle valutazioni contenute nella relazione ministeriale posta a base della proposta di scioglimento. Entrambi invocavano l'errore di fatto revocatorio ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per revocazione. Ha ritenuto, quanto al primo ricorrente, che il preteso errore non fosse un errore di fatto ma una valutazione giuridica sulla specificità del motivo di ricorso, quindi estranea all'ambito dell'art. 395 n. 4 c.p.c.; ha inoltre osservato che, anche a voler ipotizzare un errore percettivo, esso non sarebbe stato decisivo perché la precedente sentenza aveva comunque rigettato nel merito il motivo di ricorso. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha escluso tanto l'esistenza di un errore di fatto quanto la sua decisività, rilevando che la precedente sentenza non aveva affatto fondato la decisione su un mero automatismo derivante da relazioni di parentela, ma aveva valorizzato concrete condotte di favore verso le cosche, sicché non vi era travisamento del contenuto del ricorso originario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto nei limiti propri dell'art. 395 n. 4 c.p.c.; non è consentito trasformarla in un nuovo giudizio di legittimità sul merito o sulla valutazione delle censure.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere nella falsa percezione di un fatto processuale o storico risultante dagli atti, e non nella contestazione della valutazione giuridica compiuta dalla Corte.

  • art. 143 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato solo per il contesto della originaria incandidabilità legata allo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio originario la Corte aveva ritenuto correttamente assolto l'onere probatorio dal Ministero, mentre le allegazioni contrarie dei ricorrenti non erano state idonee a neutralizzare gli elementi a carico.

  • art. 107 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità per escludere che il riparto di competenze impedisse all'amministratore di intervenire per contrastare la situazione di infiltrazione.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione è esperibile solo quando la decisione sia fondata su un fatto inesistente o inesattamente percepito dagli atti, non quando si contesti l'apprezzamento giuridico o la lettura delle censure compiuta dalla Corte.
  • L'errore revocatorio deve essere decisivo: non basta che la Corte abbia formulato un rilievo accessorio o ad abundantiam, se la decisione è comunque sorretta da una autonoma ratio di rigetto nel merito.
  • Non costituisce errore di fatto la deduzione che la Corte abbia male interpretato il contenuto del ricorso o la portata della ratio decidendi del provvedimento impugnato, trattandosi di sindacato sulla valutazione giuridica.
  • In tema di incandidabilità conseguente allo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose, la responsabilità del singolo amministratore può essere ravvisata sulla base di condotte concrete e non per mera appartenenza o per automatica trasposizione del provvedimento di scioglimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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