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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32647/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. La società aveva poi proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di merito, ma la Suprema Corte lo aveva dichiarato inammissibile con ordinanza del 20 febbraio 2020, ritenendo, tra l'altro, corrette le modalità di notifica del ricorso per fallimento ex art. 15 l.f. e inammissibili i motivi che miravano a rimettere in discussione accertamenti di merito su credito e insolvenza. Contro tale ordinanza la società ha proposto revocazione ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., con due motivi: il primo lamentava un preteso errore di fatto della Cassazione per avere essa affermato circostanze inesistenti sulla notifica del ricorso per fallimento e per non avere colto la reale doglianza relativa all'accertamento dell'irreperibilità della sede; in subordine, veniva chiesta la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l.f. per asserita lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo denunciava anch'esso un errore percettivo e plurime violazioni di legge, sostenendo che la Cassazione avrebbe omesso di considerare la dedotta nullità del contratto di locazione posto a base del credito e avrebbe falsamente rappresentato l'oggetto del motivo di ricorso, con affermazioni che la ricorrente riteneva incompatibili con la legittimazione e la validità del credito azionato nel procedimento prefallimentare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che i motivi non integravano un vero errore di fatto revocatorio, ma tendevano a contestare la valutazione giuridica e il giudizio compiuto nell'ordinanza impugnata, chiedendo in sostanza un nuovo esame del merito e delle risultanze processuali. In particolare, il primo motivo mirava a rimettere in discussione la correttezza della notificazione del ricorso per fallimento e non denunciava una mera svista materiale; il secondo, analogamente, contestava la motivazione di inammissibilità relativa al credito e allo stato di insolvenza. La Corte ha ribadito che, ai fini della revocazione delle sentenze di Cassazione, l'errore revocatorio è solo quello di percezione su un fatto processuale decisivo, non quello di valutazione o interpretazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo nei limiti propri dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; non consente di rimettere in discussione errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti; sono esclusi errori interpretativi, valutativi o di diritto.

  • art. 15 l.f.

    La notificazione del ricorso per fallimento eseguita secondo la disciplina speciale è stata ritenuta corretta nel caso concreto.

  • art. 18 l.f.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse un vizio revocatorio.

  • art. 6 l.f.

    La Corte di merito aveva effettuato l'accertamento incidentale del credito in sede prefallimentare; la censura era diretta al merito e quindi non proponibile in revocazione.

  • art. 7 l.f.

    Richiamato nel secondo motivo, ma senza incidenza sulla declaratoria di inammissibilità della revocazione.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che emerga un autonomo principio applicato dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a rivalutare il contenuto della precedente decisione.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ha escluso che la disciplina della revocazione delle sentenze di Cassazione violi il diritto di difesa, poiché non impone la riapertura di questioni già definitivamente decise.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per affermare che la Costituzione non impone ulteriori rimedi oltre alla ricorribilità per violazione di legge nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Norma richiamata come parametro per la liquidazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ha ravvisato un vizio di motivazione suscettibile di revocazione.

  • artt. 1418 c.c., 1421 c.c., 1439 c.c., 1440 c.c., 1442 c.c., 2041 c.c., 2043 c.c., 2056 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c., 2697 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità e illegittimità del credito, ma le censure sono state ritenute dirette al riesame del merito e non a un errore revocatorio.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., cioè per una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale decisivo, risultante direttamente dagli atti.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a contestare l'interpretazione delle difese, la valutazione delle prove o la ricostruzione giuridica già compiuta dalla Corte.
  • La revocazione non può essere utilizzata come surrogato di un nuovo giudizio di legittimità o come strumento per ottenere il riesame del merito della controversia.
  • La disciplina delle impugnazioni straordinarie può limitare la riapertura delle decisioni definitive senza violare di per sé il diritto di difesa, purché resti garantito il controllo di legittimità nei limiti previsti dall'ordinamento.
  • Nel procedimento per dichiarazione di fallimento, la censura sulla validità della notificazione o sulla sussistenza del credito, se già scrutinata nei gradi di merito e nel precedente giudizio di legittimità, non è proponibile in revocazione salvo l'emersione di un autentico errore percettivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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