Cassazione Civile, Ordinanza n. 32646/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento di una società, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività rispetto al termine di 15 giorni previsto dall'art. 119 l.f., ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione del decreto e non da una comunicazione al debitore fallito. La ricorrente aveva poi proposto ricorso per cassazione, deducendo: l'illegittimità del provvedimento che aveva rigettato l'istanza di ricusazione di un componente del collegio; la violazione dell'art. 119 l.f. perché il reclamo sarebbe stato tempestivo in quanto proposto entro 15 giorni dalla comunicazione del curatore al debitore fallito, soggetto che la ricorrente indicava come interessato, essendo anche creditrice; e la violazione di varie norme processuali e fallimentari per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile il reclamo e, al tempo stesso, valutato anche il merito dei crediti fatti valere. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva già dichiarato inammissibile quel ricorso, la parte ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore revocatorio, motivazione apparente e omessa pronuncia o mancata motivazione sui punti indicati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. Ha affermato che i motivi dedotti non integravano un errore di fatto revocatorio, ma miravano a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti della Corte di cassazione e della Corte territoriale. In particolare, ha escluso che sia revocabile l'errore di diritto o di giudizio; ha osservato che la doglianza sulla ricusazione investiva la qualificazione giuridica del provvedimento e non un fatto erroneamente percepito; ha ritenuto inammissibili le censure sulla tardività del reclamo e sulla natura dei crediti perché attinenti a valutazioni giuridiche e comunque prive di adeguata specificazione; ha infine escluso interesse a censurare le argomentazioni svolte ad abundantiam dalla Corte d'appello, perché non costituenti ratio decidendi. È stata quindi confermata la precedente decisione di inammissibilità, con nulla per le spese per mancata costituzione della curatela e con accertamento dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
La revocazione ex art. 391-bis è ammessa solo per errori di fatto revocatori e non per errori di diritto, di giudizio o di valutazione.
La causa di revocazione richiede un errore di fatto risultante dagli atti e non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretazioni delle risultanze processuali.
art. 119 l.f.
Il termine per il reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento è stato ritenuto, nel caso concreto, decorrente dalla pubblicazione del decreto e non da una comunicazione al debitore fallito non prevista come atto necessario nei confronti dei creditori.
art. 111 Cost.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sistema delle impugnazioni non impone al legislatore ulteriori rimedi oltre quelli costituzionalmente previsti, ed è legittima la limitazione della revocazione ai soli errori di fatto.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Richiamato per calcolare la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza epidemiologica ai fini della tempestività del ricorso.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Richiamato, insieme all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, per la sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel terzo motivo di revocazione come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva valutazioni giuridiche.
Richiamato nel terzo motivo di revocazione, senza che la Corte ne abbia riconosciuto una violazione rilevante ai fini della revocazione.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata su un errore di fatto percettivo, non quando si contestino la qualificazione giuridica dei fatti, l'interpretazione delle norme o la valutazione delle risultanze processuali.
- È estraneo all'errore revocatorio qualsiasi doglianza che pretenda di rivalutare il merito della questione già decisa, anche se formulata come denuncia di motivazione apparente o di omessa considerazione di argomenti difensivi.
- Non può essere censurata in cassazione, per difetto di interesse, una motivazione resa ad abundantiam, se non ha inciso sul dispositivo e non costituisce ratio decidendi.
- La verifica della tempestività di un'impugnazione deve confrontarsi con il regime normativo applicabile e con l'individuazione del dies a quo fissato dalla legge; la semplice esistenza di una comunicazione interna alla procedura non basta, di per sé, a spostare il termine se la norma non la prevede come atto idoneo a farlo decorrere.
- Il ricorso per cassazione o per revocazione deve specificare in modo puntuale i fatti posti a fondamento della censura, poiché la mancanza di tale specificazione può determinare l'inammissibilità del motivo.
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