Cassazione Civile, Ordinanza n. 32640/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di appalto tra una ditta individuale e una società committente. L'appaltatore aveva ottenuto un lodo arbitrale relativo al risarcimento del danno per asserito inadempimento e al mancato pagamento di fatture per prestazioni eseguite in esecuzione dei contratti di appalto. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro il lodo. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo articolato; tuttavia, prima della decisione, depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso da parte del ricorrente e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza provvedere sulle spese di lite. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale
art. 391, comma 1, c.p.c.
la rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Cass. n. 19560 del 2015
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se l'adesione della controparte impedisce la regolazione giudiziale delle stesse.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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