Cassazione Civile, Ordinanza n. 32637/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'indennizzo previsto da una polizza contro i danni, deducendo il furto di una propria autovettura e assumendo di averlo denunciato alle autorità competenti. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello sul rilievo che l'attrice non avesse fornito prova sufficiente della verificazione del rischio assicurato. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale fosse incorsa in un "error in indicando" perché la prova del sinistro sarebbe stata desumibile dalla denuncia di furto, dalla carta di circolazione, dal certificato di proprietà, dalla fattura di acquisto quietanzata e dalla serie completa delle chiavi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, chiarendo che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando apprezzi le risultanze istruttorie. Nel merito, la sentenza impugnata si era correttamente attenuta al principio secondo cui, nell'assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare il sinistro e il nesso con il rischio coperto; inoltre, la denuncia penale del fatto non basta, da sola, a dimostrare l'effettivo verificarsi del sinistro. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La norma è violata solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non è invece invocabile per censurare la mera valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorrente aveva formalmente dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro l'apprezzamento delle prove.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste nella prova di un sinistro rientrante nel rischio garantito e verificatosi nel tempo e nel luogo di operatività della polizza; tale prova incombe sull'assicurato.
- La denuncia del fatto alle autorità, anche se riferita a un reato, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro denunciato.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia addossato l'onere probatorio alla parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
- La censura sulla valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione dell'art. 2697 c.c., ma semmai nei limiti del vizio di motivazione oggi consentito dall'art. 360 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32640/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32641/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32646/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32647/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2022 del 07/11/2022
- ordinanza_civile · 7 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2022 del 07/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →