Cassazione Civile, Ordinanza n. 32641/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società cooperativa)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale emesso nel 2000 per definire una lite tra un soggetto privato e una cooperativa. Il privato aveva successivamente proposto davanti al Tribunale l'impugnazione per revocazione del lodo. Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che, trattandosi di arbitrato rituale, la revocazione dovesse essere proposta alla Corte d'appello competente per il distretto in cui ha sede l'arbitrato, in base all'art. 831 c.p.c., e che non fosse possibile applicare la translatio iudicii. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla competenza, sostenendo che l'art. 831 c.p.c. andrebbe interpretato sistematicamente nel senso che la competenza della Corte d'appello per la revocazione opera solo se sia stata previamente proposta impugnazione per nullità del lodo, mentre in mancanza dovrebbe applicarsi l'art. 398 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 44 e ss. c.p.c. e 50 c.p.c., lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto assegnare un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, anziché dichiararne l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 831 c.p.c., nel testo vigente, attribuisce in modo chiaro alla Corte d'appello la competenza funzionale per la revocazione del lodo arbitrale, in deroga all'art. 398 c.p.c., e che non è più prevista la pregiudizialità della nullità rispetto alla revocazione. Ha inoltre precisato che, quando l'impugnazione del lodo venga proposta al Tribunale anziché alla Corte d'appello, si verte in ipotesi di incompetenza per grado e non opera la translatio iudicii, sicché la domanda è inammissibile. La sentenza impugnata è quindi stata confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"La revocazione del lodo, ai sensi dell'art. 831 c.p.c., si propone, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 395 e ss. c.p.c., ma alla Corte d'appello, che ha una competenza funzionale in materia, in deroga all'art. 398 c.p.c."
La revocazione del lodo rituale si propone esclusivamente alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato; la competenza è funzionale e non è subordinata alla previa impugnazione per nullità.
"nelle forme e nei termini di cui agli artt. 395 e ss. c.p.c."
La revocazione del lodo segue, quanto a forme e motivi, la disciplina generale della revocazione straordinaria.
"in deroga all'art. 398 c.p.c."
La disciplina generale della revocazione straordinaria non si applica quanto al giudice competente, perché l'art. 831 c.p.c. contiene una regola speciale.
"non trova applicazione, vista la peculiarità di quest'ultima rispetto all'appello, la disciplina di cui all'art. 396, comma 2, c.p.c."
Non si applica la disciplina sulla sospensione del termine nei rapporti tra impugnazioni prevista per il giudizio ordinario, perché l'art. 831 prevede una regola propria.
"ex art.360, n.2 c.p.c."; "ex art.360 n.3 c.p.c."
Sono richiamati come parametri di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.
"con riferimento agli artt.44 e ss. c.p.c. e 50 c.p.c."
Sono invocati dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della translatio iudicii in caso di errore sul giudice adito.
"il Tribunale avrebbe dovuto fissare un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente"
La Corte esclude che tale regola operi quando l'errore riguarda un'incompetenza per grado nell'impugnazione del lodo arbitrale.
"Non si ravvisano sussistenti ... i presupposti per la condanna del ricorrente ex art.96, ultimo comma, c.p.c."
La Corte esclude la condanna per abuso del processo, ritenendo che le questioni dedotte fossero interpretative e non integrassero abuso processuale.
"ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c."
È richiamato in tema di provvedimenti conseguenti del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
"per la revoca dell'ammissione"
È richiamato quale base per la possibile revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
"pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis"
Serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
"la fattispecie regolata dagli artt.806 e ss. c.p.c."
Indica il regime dell'arbitrato rituale cui è stata ricondotta la controversia.
Massime di principio
- La revocazione del lodo arbitrale rituale va proposta alla Corte d'appello competente per il distretto in cui ha sede l'arbitrato; si tratta di una competenza funzionale dettata da norma speciale.
- L'art. 831 c.p.c. prevale sulla disciplina generale della revocazione: il richiamo agli artt. 395 e ss. c.p.c. riguarda motivi, forme e termini, ma non sposta il giudice competente.
- Nel regime vigente non opera più la pregiudizialità tra nullità e revocazione del lodo: la revocazione non è subordinata alla preventiva proposizione dell'impugnazione per nullità.
- Se l'impugnazione del lodo è proposta al Tribunale invece che alla Corte d'appello, l'errore integra incompetenza per grado e non consente la translatio iudicii; il ricorso resta inammissibile.
- La condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. richiede una condotta connotata da abuso del processo, non essendo sufficiente la mera infondatezza di questioni interpretative.
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