Cassazione Civile, Ordinanza n. 37196/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative al periodo d'imposta 2003, notificata a una socia accomandante in relazione a debiti tributari della società in accomandita semplice di cui era parte. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la cartella e affermando che il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera nella fase esecutiva e non impedisce la notifica della cartella al socio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una questione non devoluta dall'appello dell'Ufficio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2312, 2313 e 2324 c.c., sostenendo che la cartella non poteva essere notificata al socio accomandante senza previa escussione del patrimonio sociale e che la sua responsabilità era comunque limitata alla quota conferita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la questione della preventiva escussione era stata effettivamente dedotta in appello dall'Ufficio. Ha poi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di riscossione a mezzo ruolo dei tributi dovuti dalla società: la cartella può essere notificata anche al socio/coobbligato sussidiario; il beneficium excussionis non incide sulla validità originaria della cartella, ma opera come eccezione spendibile nella successiva fase esecutiva, con riparto dell'onere della prova circa la capienza del patrimonio sociale secondo il tipo di società. Nel caso concreto, essendo pacifica la cancellazione della società dal registro imprese prima della notifica, la CTR ha correttamente ritenuto legittima la cartella. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del divieto di pronuncia su questioni non devolute; la Corte esclude la violazione perché la questione era stata effettivamente proposta in appello
richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa nullità della decisione impugnata
richiamato dalla ricorrente a sostegno della limitazione di responsabilità del socio; la Corte ritiene non decisiva la doglianza ai fini della validità della cartella
richiamato per la responsabilità del socio accomandante; la Corte afferma che la questione rileva secondo i principi sulla riscossione e sull'onere della prova
richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma che la notificazione della cartella al socio è possibile pur nel regime di responsabilità sussidiaria
art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
«il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza»
consente la notifica della cartella anche al coobbligato, nei termini previsti, senza che ciò presupponga la previa esecuzione sul patrimonio sociale
richiamato come regola suppletiva di riparto dell'onere della prova sulla capienza o incapienza del patrimonio sociale in caso di mancata prova aliunde
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che inserisce il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo di tributi dovuti dalla società, la cartella di pagamento può essere notificata anche al socio o coobbligato sussidiario; il beneficium excussionis non costituisce un vizio originario della cartella, ma un'eccezione spendibile in sede di opposizione all'esecuzione o nel contesto dell'impugnazione nei limiti consentiti.
- La violazione della preventiva escussione del patrimonio sociale non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare, secondo il tipo di società, chi sopporti l'onere di provare l'insufficienza o la sufficienza del patrimonio sociale.
- Per le società di persone, ove il patrimonio sociale sia pacificamente incapiente o risulti aliunde con certezza insufficiente, la notifica della cartella al socio resta legittima; se invece il patrimonio è sufficiente, il ricorso del socio va accolto nei limiti della capienza.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se la questione decisa dal giudice di appello risulta effettivamente devoluta nei motivi di gravame, anche se la parte la contesta in cassazione.
- Quando il ruolo si è formato nei confronti del debitore principale, la cartella può essere riferita ai coobbligati secondo la disciplina della riscossione, senza necessità di una preventiva azione esecutiva sul patrimonio sociale come شرط di validità della notifica.
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