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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 16253 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva confermato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2003, emesso a seguito della rideterminazione dei ricavi e del reddito d'impresa. I sei motivi riguardavano: la presunta nullità della sentenza per carente esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni; l'omessa allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso; l'insufficiente indicazione delle ragioni della pretesa tributaria; l'illegittimo ricorso all'accertamento induttivo e alle presunzioni; l'utilizzo di dichiarazioni rese dal contribuente senza assistenza di un consulente; l'illogicità della motivazione sui criteri di ricostruzione dei maggiori ricavi. In memoria è stata inoltre dedotta la nullità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario asseritamente privo di delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché la sentenza impugnata, pur sintetica, consentiva di individuare il thema decidendum, le richieste delle parti e le ragioni della decisione. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati inammissibili per la mancata formulazione del quesito di diritto e, quanto al vizio motivazionale, per la mancata chiara indicazione del fatto controverso e decisivo, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. L'eccezione relativa alla delega del funzionario è stata dichiarata nuova e inammissibile, essendo stata proposta solo in sede di legittimità e richiedendo accertamenti di fatto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere, tra l'altro, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti.

    La carenza espositiva determina la nullità soltanto quando impedisce totalmente di comprendere gli elementi di fatto, il thema decidendum e le ragioni della decisione. Una motivazione sintetica, ma comprensibile, non è sufficiente a determinare la nullità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.

    Nel processo tributario è sufficiente una motivazione concisa, purché permetta di individuare la controversia e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La norma, applicabile anche al rito tributario tramite il rinvio generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    A pena di inammissibilità, per i motivi di cui all'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve essere formulato uno specifico quesito di diritto; per il n. 5 deve essere indicato chiaramente il fatto controverso e decisivo.

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, la mancata formulazione esplicita del quesito di diritto o dell'indicazione del fatto controverso comporta l'inammissibilità del motivo. Il quesito non può essere ricavato implicitamente dal testo della censura.

  • Art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti precisamente a uno dei vizi previsti dalla norma e devono rispettare i requisiti formali applicabili al momento della proposizione del ricorso.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La norma disciplina l'obbligo di motivazione degli atti tributari e il riferimento ad altri documenti. Nel caso concreto, le relative censure non sono state esaminate nel merito perché dichiarate inammissibili per difetto dei requisiti processuali dell'art. 366-bis c.p.c.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La disposizione riguarda la determinazione induttiva o analitico-induttiva del reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi. La Corte non ha valutato nel merito la legittimità della ricostruzione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 2729 c.c.

    La norma disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    La disposizione riguarda le garanzie del contribuente durante le verifiche fiscali. La censura relativa alle dichiarazioni contenute nel PVC non è stata esaminata nel merito per il mancato rispetto dei requisiti dell'art. 366-bis c.p.c.

  • Legge n. 69 del 2009, artt. 47 e 58, comma 5

    L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. opera solo per i ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della riforma. Per le sentenze pubblicate anteriormente, come quella oggetto del caso, il requisito del quesito di diritto rimane applicabile.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il divieto di omessa pronuncia impone al giudice di decidere sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, nel caso concreto, le relative censure non sono state esaminate perché i motivi erano formalmente inammissibili.

  • Art. 378 c.p.c.

    Le memorie depositate in cassazione non possono introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto. L'eccezione sulla delega del funzionario, proposta solo in memoria, è stata pertanto dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali e temporali applicabili al procedimento: la mancata formulazione del quesito di diritto o dell'indicazione del fatto controverso può impedire completamente l'esame del merito.
  • Una sentenza tributaria non è nulla solo perché sintetica: la nullità sussiste quando la motivazione non consente di individuare la controversia e il percorso logico della decisione.
  • Le questioni nuove, soprattutto quelle che richiedono accertamenti di fatto o l'esame di documenti e qualifiche personali, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione o con la memoria ex art. 378 c.p.c.
  • Le contestazioni sull'accertamento induttivo, sulle presunzioni e sulla motivazione dell'avviso devono essere formulate in modo specifico, indicando con precisione la norma violata, il passaggio della sentenza censurato e il fatto decisivo trascurato.
  • Nel contenzioso tributario occorre distinguere tra questioni di diritto, esaminabili dalla Cassazione, e contestazioni sul merito o sulla valutazione delle prove, che normalmente richiedono una censura motivazionale specifica e non consentono una nuova valutazione dei fatti.
  • La notificazione al contribuente del processo verbale di constatazione può essere rilevante per valutare la conoscibilità del suo contenuto, ma ogni contestazione sull'allegazione e sulla motivazione dell'avviso deve essere proposta tempestivamente e con adeguata specificità.

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