Sentenza del 31/07/2015 n. 16234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione, l’Istituto ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e il Comune di Mola di Bari ha accettato la rinuncia. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito la questione relativa all’esenzione ICI. In considerazione dell’accordo intervenuto tra le parti sulle spese, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. di Bari che aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2002. In particolare, ha riproposto l’eccezione di illegittimità dell’atto impositivo e ha chiesto il riconoscimento del diritto all’esenzione dall’imposta.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione
La rinuncia al ricorso, intervenuta e accettata dalla controparte, impedisce la prosecuzione del giudizio e comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte dichiara normalmente estinto il processo senza esaminare le questioni di merito.
- L’estinzione per rinuncia non equivale a una decisione favorevole o sfavorevole sul merito dell’imposta o dell’atto impugnato: resta formalmente ferma la decisione precedentemente impugnata.
- Le spese processuali possono essere regolate da un accordo tra le parti; se tale accordo è documentato, la Corte può non adottare alcuna pronuncia sulle spese.
- In assenza di una decisione di merito della Cassazione, la sentenza di grado precedente mantiene i propri effetti, salvo eventuali accordi o ulteriori strumenti previsti dalla legge.
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