Sentenza del 31/07/2015 n. 16233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione il ricorrente ha rinunciato al ricorso e il Comune di Monopoli ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, rilevando che non era più possibile proseguire il giudizio. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché le parti avevano raggiunto una regolamentazione pattizia delle stesse.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. di Bari che aveva accolto l’appello del Comune di Monopoli, riformato la decisione di primo grado e ritenuto sussistenti i presupposti per l’imposizione ICI relativa all’anno 2002. Ha riproposto l’illegittimità dell’avviso di accertamento comunale e chiesto il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. l).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. l)
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale base del diritto all’esenzione dall’ICI, ma la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicabilità, poiché il ricorso è stato oggetto di rinuncia accettata dal resistente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, impedisce la prosecuzione del giudizio e conduce alla dichiarazione di estinzione del processo.
- L’estinzione per rinuncia non comporta necessariamente una decisione sul merito delle questioni fiscali dedotte: la controversia resta priva di una pronuncia della Corte sulle pretese sostanziali.
- Quando le parti regolano consensualmente le spese processuali, il giudice può omettere qualsiasi statuizione sulle spese.
- La dichiarazione di estinzione non equivale, di per sé, a una pronuncia che accerti la fondatezza definitiva della pretesa tributaria o dell’esenzione: l’esito processuale deriva dalla rinuncia e non dall’esame del merito.
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