Sentenza del 31/07/2015 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
SANZIONI - Persone giuridiche - Responsabilità amministrativa - Autore dell'illecito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la responsabilità amministrativa personale dell'autore materiale dell'illecito, stabilendo che le sanzioni relative agli obblighi fiscali propri della società o dell'ente con personalità giuridica devono essere applicate unicamente alla persona giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'individuazione del soggetto cui imputare le sanzioni amministrative tributarie quando l'illecito è commesso nell'ambito del rapporto fiscale proprio di una società o di un ente dotato di personalità giuridica. La regola affermata è che, in tali casi, la responsabilità sanzionatoria grava esclusivamente sulla persona giuridica, quale soggetto passivo d'imposta, senza estendersi alla persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito.
Massime di principio
- Per gli illeciti tributari riferibili direttamente a una società o a un ente dotato di personalità giuridica, il soggetto normalmente destinatario della sanzione è la persona giuridica e non il suo amministratore, rappresentante o dipendente che abbia materialmente posto in essere la condotta.
- La responsabilità personale dell'autore materiale non si presume: deve derivare da una specifica base normativa o da circostanze che rendano l'illecito autonomamente imputabile alla persona fisica.
- Occorre distinguere tra il rapporto fiscale proprio dell'ente e le condotte personali dell'amministratore o del rappresentante: solo nel primo caso opera, secondo il principio enunciato, l'imputazione esclusiva alla persona giuridica.
- La regola riguarda le società o gli enti con personalità giuridica e non può essere automaticamente estesa a soggetti privi di autonoma personalità giuridica o a fattispecie disciplinate da norme speciali.
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