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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 3271 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Avviso di accertamento - disegno elusivo adeguatamente prospettato dall'Amministrazione - grava sul contribuente l'onere di provare che l'uso della forma risponde ad uno scopo economico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La prospettazione dell'Amministrazione è stata ritenuta sufficiente a trasferire sul contribuente l'onere di provare l'effettiva sostanza economica e le valide ragioni extrafiscali delle operazioni. Il contribuente non ha assolto tale onere con la sola perizia di parte; pertanto, l'impostazione dell'accertamento elusivo è stata confermata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione Finanziaria ha contestato un disegno elusivo, ritenendo che il complesso delle operazioni fosse privo di un reale contenuto economico e finalizzato principalmente a ottenere un risparmio fiscale. Una volta che l'Amministrazione individua e precisa gli elementi concreti dai quali emerge l'assenza di sostanza economica, spetta al contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare che la forma giuridica utilizzata corrispondeva a un effettivo scopo economico diverso dal risparmio d'imposta, oppure a ragioni economiche alternative o concorrenti non marginali e non meramente teoriche. La prova non può essere fornita adeguatamente mediante una semplice perizia di parte.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    Dopo che l'Amministrazione ha specificamente individuato gli elementi del disegno elusivo e dell'assenza di reale contenuto economico, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni economiche effettive, alternative o concorrenti rispetto al risparmio fiscale.

  • Art. 2051 del codice civile

    Il riferimento alla perizia di parte ex art. 2051 c.c. non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare, da solo, la concreta sostanza economica delle operazioni e l'esistenza di valide ragioni extrafiscali.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione descrive in modo puntuale le operazioni, le loro anomalie e l'assenza di una concreta sostanza economica, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata delle ragioni economiche sottostanti.
  • Non è sufficiente affermare che l'operazione era lecita sul piano formale o astrattamente possibile: occorre dimostrare che la struttura adottata aveva una funzione economica effettiva e non marginale.
  • Le ragioni extrafiscali devono essere concrete, attuali e verificabili, non limitandosi a giustificazioni teoriche o meramente dichiarate.
  • Una perizia di parte, se non accompagnata da documentazione contabile, contrattuale e aziendale coerente, normalmente non basta a superare la contestazione di elusività.
  • In situazioni analoghe, è decisivo documentare ex ante le finalità economiche dell'operazione, i rischi sostenuti, i vantaggi commerciali perseguiti e la coerenza tra forma giuridica, comportamento effettivo e risultati economici.

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