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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 16232 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità dei motivi, senza esaminare nel merito le contestazioni relative alla TARSU o alle spese. La società ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune di Venaria Reale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Torino, che aveva confermato il rigetto del reclamo contro il provvedimento di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la condanna alle spese. I primi due motivi riguardavano, tra l'altro, l'omessa produzione della domanda di sgravio, gli effetti del ritiro in autotutela dell'atto impositivo, la condanna alle spese della parte vittoriosa e la legittimazione del Comune a stare in giudizio. Il terzo motivo censurava la violazione delle norme sulle spese processuali. La Corte ha però rilevato che i primi due motivi contenevano quesiti di diritto plurimi, disomogenei, generici e non idonei a consentire l'enunciazione di una regola giuridica generale; il terzo motivo era privo del necessario quesito di diritto.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto dalla norma e, per le violazioni di legge, devono concludersi con un puntuale quesito di diritto.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, ciascun motivo doveva concludersi con un quesito specifico, pertinente e idoneo a esprimere la regola giuridica richiesta. Quesiti plurimi, generici o meramente assertivi non soddisfano tale requisito e determinano l'inammissibilità.

  • Art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto per i motivi previsti dalla norma.

    La censura deve essere ricondotta con precisione a uno dei motivi tassativi di ricorso per cassazione e deve rispettare i requisiti formali previsti per il motivo invocato.

  • Art. 91 c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

    La parte soccombente è normalmente condannata alle spese processuali, salvo specifiche ragioni di compensazione previste dalla legge.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, 15, comma 3, e 46, comma 3

    Le disposizioni disciplinano, nel processo tributario, l'applicazione delle norme processuali civili, la liquidazione delle spese e gli effetti dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 11, comma 3, 12, comma 2, 24, commi 2 e 3, 53 e 59

    Le norme richiamate riguardano la rappresentanza e la difesa nel processo tributario, il contenuto degli atti e dell'appello e i poteri del giudice in relazione ai vizi processuali. Nel caso concreto, le relative censure non sono state esaminate nel merito perché formulate in modo inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente denunciare genericamente la violazione di una norma: ogni motivo deve indicare con precisione l'errore attribuito alla sentenza e rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis.
  • Quando è applicabile l'art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere unico o comunque chiaramente riferito al singolo motivo, specifico, pertinente e formulato come principio generale applicabile anche a casi ulteriori. Quesiti multipli, disomogenei o meramente assertivi comportano l'inammissibilità.
  • L'assenza del quesito di diritto, quando richiesto dalla disciplina applicabile, rende il motivo inammissibile anche se la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere fondata.
  • La Corte di cassazione può definire il giudizio per ragioni processuali senza esaminare la fondatezza delle contestazioni tributarie sottostanti.
  • La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente considerata soccombente e può essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte.

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