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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14295/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente AAMS a ottenere dall'apposito Fondo di previdenza l'indennità aggiuntiva di fine servizio prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984. Il lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 10.730,00; il Fondo aveva proposto opposizione sostenendo che il periodo trascorso presso ETI non fosse computabile, perché il dipendente sarebbe stato definitivamente trasferito a ETI e quindi non più legato al MEF/Fondo. In appello il lavoratore ha contestato tale ricostruzione e la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse stato trasferimento definitivo all'ETI. In cassazione il Fondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell'art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come distacco e non come trasferimento, e che il periodo ETI non potesse valere ai fini dell'indennità; ha inoltre sostenuto che la domanda del lavoratore fosse fondata esclusivamente sull'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998, norma applicabile solo ai dipendenti definitivamente trasferiti all'ETI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, che aveva escluso il trasferimento definitivo del lavoratore all'ETI. Nel merito, ha affermato che per il personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso ETI, senza trasferimento definitivo, il servizio svolto presso ETI va computato ai fini dell'indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984. Conseguentemente, ha confermato il diritto del lavoratore all'indennità e ha condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998

    prevede l'inserimento del personale AAMS in un ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e la sua temporanea applicazione presso ETI; per tale personale, se non trasferito definitivamente, il periodo ETI resta rilevante ai fini dell'indennità.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998

    si applica ai dipendenti che siano stati definitivamente trasferiti all'ETI; chi non è transitato in via definitiva non ricade in tale disciplina.

  • art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984

    il servizio prestato presso ETI dal personale ex AAMS non definitivamente trasferito è computabile come servizio utile ai fini dell'indennità aggiuntiva.

  • art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981

    istituisce il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze/MEF.

  • art. 5 d.P.R. n. 211 del 1981

    prevede l'approvazione del regolamento del Fondo tramite d.P.R. n. 1034 del 1984.

  • art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001

    gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale inserito nel ruolo provvisorio restano a carico dell'amministrazione di appartenenza, che continua a gestire il rapporto di lavoro.

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010

    richiamato come passaggio amministrativo che ha condotto alla cancellazione dal ruolo provvisorio del dipendente, senza che ciò valesse a dimostrare un trasferimento definitivo all'ETI.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la ricorrente, trattandosi di P.A. statale non tenuta al pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la censura mira a sovvertire un accertamento fattuale già compiuto dal giudice di appello, salvo specifiche violazioni di legge o vizi del ragionamento decisorio dedotti in modo puntuale.
  • Nel sistema del personale ex AAMS collocato nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente assegnato presso ETI, il trattamento economico e previdenziale resta agganciato all'amministrazione di appartenenza fino al definitivo trasferimento; pertanto il servizio reso presso ETI è computabile ai fini dell'indennità aggiuntiva se il lavoratore non è mai transitato stabilmente nei ruoli dell'ente ospitante.
  • La distinzione decisiva non è tra mera prestazione di attività presso ETI e servizio utile in astratto, ma tra temporanea applicazione del dipendente nel ruolo provvisorio e definitivo passaggio nei ruoli dell'ente: solo nel secondo caso il periodo ETI non rientra nel computo dell'indennità regolamentare.
  • Quando una disposizione regolamentare collega l'indennità di fine servizio agli anni di servizio presso l'amministrazione di appartenenza, il periodo lavorato presso altra amministrazione/ente può essere valorizzato se la normativa speciale conserva in capo all'amministrazione originaria la gestione del rapporto e gli oneri economici delle prestazioni rese altrove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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