Cassazione Civile, Ordinanza n. 14246/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un lavoratore per il pagamento di differenze retributive relative al trattamento dovuto per le prestazioni rese nei giorni festivi tra il 2017 e il 2019, in applicazione del CCNL FISE Assoambiente. La società datrice di lavoro aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, accolta in primo grado dal tribunale; il lavoratore aveva poi appellato e la corte territoriale aveva riformato la decisione, rigettando l’opposizione e dichiarando esecutivo il decreto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del CCNL FISE Assoambiente ex art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente interpretato l’art. 22 del contratto collettivo riconoscendo al lavoratore, per le prestazioni rese nei giorni festivi indicati dall’art. 21, comma 1, lett. B e C, il pagamento della "doppia giornata" oltre alla maggiorazione, senza una lettura logico-sistematica dell’intera disciplina contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 22 del CCNL prevede, per il personale che lavori nei giorni festivi di cui all’art. 21, comma 1, lett. B e C, tre componenti retributive distinte: il trattamento per il lavoro festivo, la maggiorazione prevista dall’art. 20 e il normale trattamento contrattualmente dovuto, che si aggiunge a quello festivo. La lettura della corte d’appello è stata ritenuta conforme ai canoni ermeneutici letterale, logico e sistematico; la censura della società si fondava invece su una lettura non corretta della disposizione, in particolare ignorando la punteggiatura e trattando l’espressione "trattamento maggiorato" come un tutt’uno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 CCNL FISE Assoambiente
richiamato come base della maggiorazione da applicare al trattamento spettante per il lavoro festivo; la Corte lo considera parte della disciplina che cumula trattamento festivo, maggiorazione e normale trattamento
art. 21 CCNL FISE Assoambiente
individua i giorni festivi di cui alle lett. B e C cui si applica la disciplina retributiva speciale dell’art. 22
art. 22 CCNL FISE Assoambiente
deve essere interpretato nel senso che al lavoratore spetta il trattamento per il lavoro festivo, la relativa maggiorazione ai sensi dell’art. 20 e, in aggiunta, il normale trattamento contrattualmente dovuto
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione del contratto collettivo
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
richiamato quanto alla riserva della motivazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell’interpretazione del contratto collettivo, il dato letterale deve essere letto in modo logico e sistematico, senza isolare singole espressioni dal contesto della disposizione.
- Se una clausola contrattuale distingue espressamente tra trattamento base per una prestazione, maggiorazione e normale trattamento contrattualmente dovuto, tali voci non possono essere fuse in un’unica componente per ridurre il contenuto economico della previsione.
- La punteggiatura e la struttura sintattica della clausola possono essere decisive nell’individuare il numero delle voci retributive dovute.
- La censura di violazione di contratto collettivo è infondata quando presuppone una lettura del testo incompatibile con il suo significato letterale e con la disciplina complessiva del sistema contrattuale.
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