Cassazione Civile, Ordinanza n. 14244/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un pregresso giudizio sul licenziamento, in cui era stato riconosciuto il diritto del lavoratore a un'indennità risarcitoria per illegittimità del recesso. In sede di quantificazione del credito, la corte territoriale ha accolto l'appello della società datrice limitatamente alla compensazione del credito del lavoratore con alcuni controcrediti della società, consistenti in somme pagate a titolo di indennità ex art. 8 L. n. 604/1966, in spese processuali e in spese legali liquidate in altri giudizi. Il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 97 c.p.c. sostenendo che le condanne alle spese emesse nei confronti di lui e di altro coobbligato non sarebbero state solidali, ma dovrebbero gravare pro quota; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1199, 1230 e 2697 c.c. e dell'art. 58 R.D. n. 1736/1933, contestando che la società avesse provato l'effettivo pagamento della somma di euro 5.707,10, poiché aveva prodotto soltanto la fotocopia di un assegno, che non costituirebbe quietanza idonea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per novità della questione: il ricorrente non aveva indicato di averla già prospettata nei gradi di merito, né trascritto o depositato gli atti necessari a consentire il controllo ex actis. Quanto al merito della doglianza, la Corte ha ribadito che la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c. non opera per la condanna alle spese giudiziali, in ragione dell'art. 97 c.p.c.; tuttavia ciò non ha inciso sull'esito perché la censura era nuova. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la stessa ragione, poiché la contestazione sulla prova del pagamento e sulla compensazione non risultava dedotta nei precedenti gradi ed era priva dell'indicazione specifica degli atti processuali pertinenti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto difese. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per la dedotta omessa valutazione di circostanze documentali.
La Corte ribadisce che, in tema di spese giudiziali, non opera la presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c.; la condanna alle spese segue la disciplina speciale dell'art. 97 c.p.c.
La presunzione generale di solidarietà tra più debitori non si applica alle condanne alle spese processuali.
È invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova del pagamento e della quietanza, ma il motivo è dichiarato inammissibile senza esame di merito.
È invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
È richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è dichiarata inammissibile per novità.
art. 58 R.D. 1736/1933
È evocato dal ricorrente in relazione alla prova del pagamento mediante assegno, ma senza esame di merito.
È la base dell'indennità corrisposta dalla società e oggetto di compensazione nel giudizio.
È richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle dedotte nei precedenti gradi di merito: la parte che le prospetta deve allegare e indicare specificamente l'atto processuale in cui la questione era stata già sollevata, così da consentire il controllo ex actis.
- La presunzione di solidarietà tra condebitori di cui all'art. 1294 c.c. non si applica alle condanne alle spese giudiziali, che restano regolate dalla disciplina speciale dell'art. 97 c.p.c.
- Quando si contesta la compensazione di un credito per difetto di prova del pagamento, la censura è inammissibile in cassazione se la relativa questione non risulta ritualmente trattata nei gradi di merito e non siano indicati gli atti processuali rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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