Cassazione Civile, Ordinanza n. 14249/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato il rigetto della domanda del lavoratore e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore della società controricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (azienda)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società del settore corrieri/consegne, con conseguente declaratoria di inefficacia di un asserito licenziamento verbale del 25 agosto 2009, reintegra, pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la subordinazione e, in particolare, non dimostrata la fittizietà sia del contratto di trasporto tra la società convenuta e una s.a.s. riconducibile al ricorrente, sia del rapporto di lavoro subordinato formalmente intrattenuto con tale s.a.s. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione, articolato in due profili: deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 2096 c.c., dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001 (ratione temporis), dell'art. 1 d.lgs. n. 81/2015, in relazione agli artt. 2697 c.c. e 113-115 c.p.c., nonché violazione dei canoni ermeneutici sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sul requisito di forma; inoltre lamenta vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. e apparenza della motivazione in relazione all'art. 111 Cost. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure tendevano in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e degli indici della subordinazione, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che vi era doppia conforme tra primo e secondo grado, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., e che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale.
Norme richiamate
art. 1350 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del requisito di forma del rapporto dedotto.
art. 2096 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione delle regole sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sulla sua costituzione.
art. 1 d.lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente come normativa applicabile ratione temporis.
art. 1 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro normativo sulla disciplina del rapporto di lavoro.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova della subordinazione.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione dei criteri di decisione del giudice.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che la censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per chiarire che il sindacato sulla motivazione è limitato e, nel caso di doppia conforme, la censura è preclusa nei limiti indicati dalla legge.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte precisa che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
art. 2094 c.c.
È indicato come parametro per individuare i caratteri identificativi del lavoro subordinato.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la disciplina della doppia conforme e le preclusioni in cassazione.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato come norma che limita il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.
Indicato per affermare che, in ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione è proponibile solo per tali motivi e non per il n. 5.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento della subordinazione è un apprezzamento di fatto fondato sulla valutazione complessiva degli indici sintomatici del rapporto; in cassazione è censurabile solo nei limiti della denuncia di errata individuazione dei criteri giuridici o dell'omesso esame, nei ristretti confini consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando vi è doppia conforme di merito fondata sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti decisivi, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale dell'art. 111 Cost., non potendo tradursi in una rivalutazione del ragionamento probatorio del giudice di merito.
- La prova della subordinazione richiede la dimostrazione, valorizzata unitariamente, di indici quali collaborazione, continuità della prestazione e inserimento nell'organizzazione aziendale; la loro ponderazione è rimessa al giudice di merito.
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