Cassazione Civile, Ordinanza n. 14250/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di compenso per lavoro prestato in giorni festivi, disciplinato dal CCNL FISE Assoambiente. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e poi condannato la società al pagamento di una somma molto inferiore rispetto a quella richiesta, ritenendo che parte della retribuzione fosse già stata corrisposta. In appello il lavoratore ha impugnato la decisione limitatamente al quantum e la corte territoriale ha riformato la sentenza, ritenendo che la clausola collettiva imponesse, per il lavoro svolto nei giorni festivi specificamente indicati, un trattamento retributivo composto da più voci: trattamento per il festivo, maggiorazione ex art. 20 e normale trattamento contrattuale dovuto. La società ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del CCNL, sostenendo che la corte d'appello avrebbe riconosciuto indebitamente una c.d. doppia giornata oltre alla maggiorazione e che la clausola andasse letta sistematicamente; con il secondo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un errore di percezione del documento richiamato dalla corte territoriale come interpretazione autentica dell'associazione firmataria del contratto collettivo, che secondo la ricorrente sarebbe stata soltanto una comunicazione informale e non un parere autentico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, in primo luogo, che sulla questione dell'interpretazione dell'art. 22, lett. A, del CCNL e del trattamento dovuto per il lavoro nei giorni festivi si era formato giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado conteneva un capo autonomo sull'an debeatur di quel trattamento e la società non aveva proposto appello incidentale su tale capo, limitandosi a riproporre le difese di merito. In ogni caso, la Corte ha anche ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la clausola collettiva, letta secondo i criteri letterali, logici e sistematici, prevede tre componenti retributive distinte: il trattamento per il lavoro festivo, la maggiorazione ex art. 20 e il normale trattamento contrattualmente dovuto in aggiunta. Il riferimento alla virgola nel testo contrattuale è stato valorizzato come indice decisivo della separazione tra le voci. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 CCNL FISE Assoambiente
richiamato come base della maggiorazione spettante per il lavoro festivo; la maggiorazione si aggiunge alle altre componenti retributive previste dalla clausola.
art. 21 CCNL FISE Assoambiente
individua i giorni festivi di cui alla lett. B e C ai quali si applica la disciplina del trattamento per lavoro festivo.
art. 22 CCNL FISE Assoambiente
per la prestazione nei giorni festivi prevede un trattamento retributivo autonomo, maggiorato ai sensi dell'art. 20, che si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
art. 360 c.p.c., n. 3
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme contrattuali collettive.
art. 360 c.p.c., n. 4
invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'uso di un preteso elemento probatorio inesistente o male percepito dal giudice.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione e percezione del documento prodotto in appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una questione di diritto sostanziale forma un capo autonomo della sentenza di merito e non viene specificamente impugnata con l'appello, si forma giudicato interno e la questione non può essere riproposta utilmente in cassazione.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve seguire il dato letterale, logico e sistematico; la punteggiatura e la struttura della clausola possono essere decisive nel distinguere voci retributive autonome.
- Se la clausola collettiva prevede che il trattamento per lavoro festivo sia "maggiorato" e che tale trattamento si aggiunga al normale trattamento dovuto, il compenso può risultare composto da più componenti distinte e cumulative, non da una sola maggiorazione.
- La deduzione di un errore di percezione del contenuto di un documento non può superare il limite dell'effettiva rilevanza decisoria se la decisione è comunque sorretta da una autonoma ratio non censurata o coperta da giudicato interno.
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