Cassazione Civile, Ordinanza n. 14236/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva svolto, dal 1987 al 2017, mansioni di operaio agricolo a tempo determinato, tra cui lavori meccanici in agricoltura e attività presso un centro di meccanizzazione agricola, sulla base di una serie di contratti a termine reiterati. In primo grado aveva ottenuto il risarcimento del danno per abuso del contratto a termine, ma in appello la decisione era stata ribaltata: la corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica dell’atto di appello al domicilio digitale di uno dei difensori costituiti e, nel merito, aveva affermato che nel settore agricolo la stagionalità non fosse l’unico criterio rilevante per la deroga alla disciplina del lavoro a termine, valorizzando la ciclicità dell’attività agricola e la possibilità di proroghe e rinnovi oltre il limite triennale. Il ricorso per cassazione censurava: la validità della notifica dell’appello e la procedibilità del gravame; l’erronea applicazione della disciplina sui contratti a termine (d.lgs. 368/2001 e d.lgs. 81/2015); l’erronea qualificazione delle mansioni come agricole e stagionali; la pretesa deroga regionale siciliana e collettiva; e, infine, la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell’appello al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica ad uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, ritenendo fondate le censure sulla disciplina applicabile ai contratti a termine e sulla qualificazione del rapporto: l’ente resistente non è imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e non può invocare la disciplina speciale dettata per i datori di lavoro agricoli; la deroga per l’attività stagionale è di stretta interpretazione; l’elenco delle attività stagionali è tassativo; occorre verificare in concreto le mansioni svolte e la loro effettiva stagionalità, con onere probatorio a carico del datore di lavoro; la normativa regionale richiamata non può derogare alla disciplina nazionale. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito attenendosi ai principi indicati e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
La censura è stata ritenuta infondata perché la notificazione dell’appello al domicilio digitale del difensore era valida.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
La notificazione al difensore presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale è valida quale domicilio digitale.
art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005
Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al consiglio dell’ordine, che lo inserisce nei pubblici registri.
D.M. n. 44/2011
Richiamato per i registri telematici (ReGIndE) rilevanti ai fini delle notifiche.
art. 325 c.p.c.
Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, è sufficiente la notifica della sentenza a uno solo dei procuratori costituiti.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali, da intendere in senso rigoroso.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
Disciplina riservata ai datori di lavoro dell’agricoltura; non applicabile all’ente resistente, non qualificabile come imprenditore agricolo.
art. 19 D.Lgs. n. 81/2015
Richiamato come parte della disciplina generale dei contratti a termine, da applicare in modo rigoroso.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga per i lavori stagionali vale solo se l’attività è effettivamente stagionale ai sensi della norma.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
È richiamato per evidenziare che esistono lavoratori a tempo determinato non rientranti nella deroga alla durata massima.
art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
Richiamato nel quadro della disciplina dei contratti a termine e delle deroghe per il settore agricolo.
art. 2135 c.c.
L’ente resistente non rientra nella nozione di imprenditore agricolo.
D.P.R. n. 1525/1963
L’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata dalla parte ricorrente; la Corte la considera nel quadro della disciplina sui contratti a termine, senza discostarsi dai principi nazionali applicati.
L.R. Sicilia n. 21/1965
Richiamata per la natura pubblica e non economica dell’ente di sviluppo agricolo.
L.R. Sicilia n. 73/1977
Richiamata come fonte che integra le competenze dell’ente pubblico non economico.
D.Lgs. n. 165/2001
L’ente è assoggettato a tale disciplina in quanto ente pubblico non economico.
L.R. Sicilia n. 4/2006
Le sue previsioni non sono idonee a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 96 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti motivazioni già espresse in altra giurisprudenza.
Massime di principio
- In tema di notificazioni al difensore, la notifica eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri è valida anche se il domicilio digitale è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria.
- Quando una parte è assistita da più procuratori, la notificazione dell’impugnazione o della sentenza a uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti processuali rilevanti nei confronti della parte rappresentata.
- Nel settore dei contratti a tempo determinato, la deroga al limite massimo di durata prevista per i lavori stagionali è di stretta interpretazione e opera solo se l’attività è effettivamente stagionale in senso proprio.
- L’attività stagionale non coincide con qualsiasi attività agricola o con la mera ciclicità dell’impresa: occorre che si tratti di prestazioni preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo legato alla stagione.
- L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere ampliato in via analogica o per ragioni di opportunità organizzativa.
- Se il lavoratore contesta le mansioni in concreto svolte e la loro stagionalità, il giudice deve accertare in fatto tali circostanze; grava sul datore di lavoro l’onere di provare che il lavoratore sia stato adibito esclusivamente ad attività stagionali o strettamente complementari o accessorie.
- Un ente pubblico non economico che non rivesta la qualità di imprenditore agricolo non può invocare la disciplina speciale prevista per i datori di lavoro dell’agricoltura ai fini della legittimazione dei contratti a termine.
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