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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14242/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un dipendente volta a far includere nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite a titolo di MBO (management by objective) per gli anni 2007-2012. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che il premio avesse natura non occasionale, perché previsto come parte variabile della retribuzione e collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali e ad altri fattori inerenti al rapporto di lavoro, come la permanenza in servizio e il rispetto del codice etico. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 2120 c.c.: secondo la ricorrente, il raggiungimento degli obiettivi individuali era solo una condizione necessaria ma non sufficiente, poiché il pagamento dipendeva anche da ulteriori condizioni concorrenti e incerte, quali gli obiettivi globali del Gruppo, l'approvazione del bilancio, la permanenza del rapporto al 31 dicembre e l'assenza di violazioni etiche; pertanto, trattandosi di emolumenti subordinati a eventi eventuali, imprevedibili e fortuiti, essi sarebbero stati sporadici e occasionali e dunque esclusi dal TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 2120 c.c., la nozione di retribuzione utile al TFR è ampia e include tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, escludendo solo gli emolumenti sporadici e occasionali, cioè quelli legati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la corresponsione del MBO per sei anni consecutivi e il collegamento del premio a elementi strettamente connessi al rapporto di lavoro; ha inoltre escluso che la discrezionalità datoriale nell'ammettere il dipendente al programma incentivante potesse rendere occasionale l'emolumento, dovendo tali scelte presumersi conformi a correttezza e buona fede e non discriminatorie. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Per il calcolo del TFR si applica un criterio omnicomprensivo: vanno incluse tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale; sono escluse solo quelle sporadiche e occasionali, cioè collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio con ordinanza nel procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato come fonte della modifica dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

  • L. n. 297 del 1982

    È richiamata come legge che ha modificato l'art. 2120 c.c. introducendo il criterio omnicomprensivo della base di calcolo del TFR.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del trattamento di fine rapporto, l'art. 2120 c.c. adotta un criterio omnicomprensivo della retribuzione, sicché devono essere computati gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo che abbiano carattere sporadico o occasionale.
  • Per qualificare come occasionale un emolumento non è sufficiente che il suo pagamento sia subordinato a condizioni o valutazioni aziendali: occorre che esso sia legato a eventi straordinari, imprevedibili e fortuiti tali da escluderne la ricorrenza nel rapporto.
  • La natura non occasionale di un compenso incentivante può desumersi anche da una corresponsione protratta per un periodo significativo e dal suo collegamento, anche non esclusivo, con obiettivi e fattori inerenti alla prestazione o al rapporto di lavoro.
  • Le scelte aziendali di ammissione a programmi retributivi incentivanti, in mancanza di elementi contrari, si presumono conformi a correttezza e buona fede e non possono essere automaticamente valorizzate come fattori di occasionalità del compenso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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