Cassazione Civile, Ordinanza n. 37985/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una contribuente un accertamento sintetico IRPEF per gli anni 2006, 2007 e 2008, fondato sulla disponibilità di beni e su spese per incrementi patrimoniali. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo irrilevante, ai fini del redditometro, l'acquisto di un immobile in Sagrado poiché effettuato dalla contribuente in qualità di trustee di un trust, quindi con patrimonio separato. La CTR aveva inoltre affermato che spettasse all'Ufficio provare l'inesistenza fiscale del trust e aveva ritenuto che l'Ufficio avesse valorizzato solo quell'immobile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'indice redditometrico era la spesa per l'acquisto, non la mera intestazione del bene, e che mancava prova della provenienza non reddituale delle somme, anche perché il trust aveva dotazione esigua e gli assegni erano stati emessi dalla contribuente; 2) la medesima violazione perché la CTR aveva attribuito rilievo decisivo alla sola intestazione formale in nome proprio per conto del trust, senza considerare l'assenza di prova di conferimenti del disponente; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché l'avviso si fondava anche su altri indici di capacità contributiva (autoveicoli, leasing, acquisto di terreno edificabile, estinzione di mutuo) che la CTR non aveva considerato, erroneamente affermando che l'Ufficio avesse valorizzato soltanto l'immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, conta la spesa sostenuta e non la sola intestazione formale del bene; l'intestazione come trustee non è di per sé sufficiente a escludere la riferibilità della spesa al contribuente, dovendo il giudice verificare la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme e sulla concreta irrilevanza degli ulteriori indici di capacità contributiva. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare altri elementi posti a base dell'accertamento, decisivi nel giudizio tributario, che è di impugnazione-merito e richiede la verifica della pretesa impositiva anche nella misura eventualmente residua. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico e il redditometro: il reddito può essere presunto dalla disponibilità di beni e dalle spese per incrementi patrimoniali; il contribuente può vincere la presunzione con prova documentale della provenienza non reddituale delle somme o della minore entità del reddito presunto.
L'onere della prova della provenienza non imponibile delle somme e, più in generale, della prova contraria rispetto alla presunzione redditometrica grava sul contribuente, nei limiti della disciplina legale applicabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge utilizzata per contestare l'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura per omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la rimessione della causa dalla sezione sesta alla sezione ordinaria.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985
Richiamato per la nozione di trust e i suoi elementi caratterizzanti.
L. 364/1989
Legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sul trust.
Richiamato quale fonte di modifica dell'art. 375 e di introduzione dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5-bis
Richiamato per escludere che la norma abbia introdotto un onere probatorio diverso da quello già vigente nei casi privi di presunzioni legali.
Richiamata come fonte di introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel reddometro l'indice presuntivo deriva dalla spesa sostenuta o dalla disponibilità dei beni, non dalla sola intestazione formale del bene; la verifica giudiziale deve concentrarsi sulla reale riferibilità economica della spesa al contribuente.
- L'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa: una volta accertati gli elementi-indice, il giudice non può neutralizzarne il valore presuntivo se non valutando la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori redditi o nel semplice transito di somme, ma richiede idonea documentazione su entità e durata del possesso dei redditi non imponibili, così da rendere plausibile la loro destinazione alle spese contestate.
- L'intestazione di beni a terzi o l'esistenza di un trust non escludono automaticamente la presunzione di capacità contributiva: occorre accertare in concreto chi abbia sostenuto la spesa e la reale disponibilità economica del bene.
- Nel processo tributario, se l'atto impositivo è contestato per ragioni sostanziali, il giudice deve verificare la pretesa nel merito e, ove ne ravvisi solo una parte infondata, deve rideterminarla nella misura corretta anziché limitarsi ad annullarla integralmente.
- L'omesso esame di ulteriori elementi redditometrici posti a base dell'avviso può integrare vizio decisivo quando tali elementi, se considerati, siano idonei a sorreggere almeno in parte la pretesa fiscale.
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