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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12208/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Le ricorrenti, già dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni poi trasformata in ente pubblico economico e quindi in società per azioni, erano state trasferite alle dipendenze dell'INPDAP, presso il quale già prestavano attività in posizione di comando. In giudizio chiedevano il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello attribuito all'atto del passaggio, sostenendo che l'equivalenza tra le mansioni svolte nell'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione dovesse essere valutata alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva sopravvenuta, e non mediante il richiamo ai sistemi di classificazione previgenti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione di numerose norme civilistiche, lavoristiche e collettive, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, contestando il criterio seguito dalla Corte d'appello in sede di rinvio per il confronto tra le qualifiche e i livelli di inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio si era attenuto al principio di diritto già enunciato nella precedente sentenza rescindente, secondo cui, nel trasferimento dei dipendenti postali già in comando presso l'amministrazione di destinazione, l'inquadramento va determinato in base alla posizione posseduta nell'ente di provenienza prima dell'adozione del nuovo sistema di classificazione del CCNL 1994. È stato quindi confermato che il confronto corretto doveva essere svolto con riferimento alle qualifiche funzionali anteriori e non alle declaratorie della contrattazione collettiva successiva. Il ricorso è stato respinto, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e, per l'esito sfavorevole, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 163 del 1995

    convertito in legge n. 273 del 1995

    ha disciplinato il trasferimento delle lavoratrici all'amministrazione di destinazione, quale base normativa della vicenda

  • art. 45, comma 10, L. n. 448 del 1998

    ha reso applicabile alla fattispecie la disciplina del trasferimento richiamata

  • art. 53, comma 10, L. n. 449 del 1997

    ha reso applicabile alla fattispecie la disciplina del trasferimento richiamata

  • art. 1321 c.c.

    è stato invocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella disciplina del rapporto contrattuale

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    sono stati richiamati nel motivo di ricorso per censurare l'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive

  • art. 2103 c.c.

    è stato richiamato nel motivo di ricorso in relazione al tema dell'inquadramento del lavoratore

  • artt. 1, 2, 5, 30, 52, 72 d.lgs. n. 165 del 2001

    sono stati richiamati nel motivo di ricorso come parametri della disciplina del pubblico impiego e del passaggio di personale

  • art. 3 L. n. 797 del 1981

    la Corte ne ha ritenuto necessario il riferimento per il confronto tra qualifiche funzionali e inquadramenti di provenienza

  • artt. 40, 43, 53 CCNL 5.8.1999 per il comparto Enti Pubblici non Economici

    sono stati richiamati dalle ricorrenti per sostenere il diverso criterio di comparazione delle mansioni

  • art. 1406 c.c.

    è stato richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha risolto la vicenda in termini di mera modificazione soggettiva del lato datoriale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha affermato che il criterio indicato nella precedente sentenza di cassazione vincolava il giudice di rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, senza poter utilizzare criteri diversi da quelli già vincolativamente indicati dalla sentenza rescindente.
  • Nel passaggio di personale tra amministrazioni, quando la vicenda è qualificata come mera modificazione soggettiva del lato datoriale e non come nuovo rapporto, l'inquadramento va determinato confrontando la posizione di provenienza nella sua disciplina originaria con quella di destinazione, secondo il criterio fissato dalla decisione rescindente.
  • Ai fini del raffronto tra qualifiche e livelli professionali, può essere necessario riferirsi a sistemi di classificazione anteriori alla privatizzazione o alla successiva riforma contrattuale, se ciò è imposto dalla struttura della vicenda e dal principio di continuità del rapporto.
  • Il principio iura novit curia impone al giudice di applicare d'ufficio le norme rilevanti, sicché la mancata invocazione di specifiche disposizioni da parte della controparte non impedisce il loro utilizzo quando esse siano pertinenti e vincolanti.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti di causa e non sul diritto applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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