Cassazione Civile, Ordinanza n. 12142/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore, in data 24 novembre 2017, per avere diffuso tramite Facebook un post ritenuto diffamatorio nei confronti del datore di lavoro e dei vertici aziendali, con contenuti offensivi e denigratori idonei a ledere l'immagine aziendale e il vincolo fiduciario. In primo grado e in appello la domanda del lavoratore, volta a far dichiarare illegittimo il recesso, è stata rigettata. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato due motivi: (1) ha dedotto violazione degli artt. 116 c.p.c., 2712 c.c., 2719 c.c. e 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che lo screenshot prodotto fosse una mera copia di fotografia priva di garanzie di corrispondenza all'originale e comunque disconosciuta, quindi non utilizzabile come prova; ha inoltre contestato che i testimoni avessero letto direttamente il post; (2) ha dedotto violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 15 Cost. e 51 c.p., sostenendo che il giudice non avesse verificato se il post, anche se pubblicato, fosse stato diretto a una moltitudine indistinta di soggetti e avesse realmente avuto diffusione diffamatoria, invocando anche la scriminante dell'esercizio del diritto e la tutela della segretezza delle comunicazioni sui social media.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto il primo motivo infondato/inammissibile perché non si confrontava con tutta la motivazione della sentenza impugnata, basata sulla deposizione di due testimoni, e perché tendeva a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove testimoniali, preclusa in cassazione; ha inoltre richiamato la preclusione della cd. doppia conforme e la mancata deduzione nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato disatteso perché la scriminante dell'esercizio del diritto non era stata specificamente dedotta nei gradi di merito e, comunque, il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che la portata diffamatoria del post sarebbe rimasta invariata anche se la diffusione fosse stata limitata alla cerchia, comunque ampia, degli amici dell'autore. La Corte ha anche ribadito che la diffusione su Facebook di commenti offensivi verso il datore di lavoro può integrare giusta causa di licenziamento, per la sua attitudine a raggiungere un gruppo indeterminato di persone e a ledere il vincolo fiduciario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
art. 2712 c.c.
Richiamato dal ricorrente per negare valore probatorio allo screenshot; la Corte non ha accolto la censura perché la decisione di merito si fondava anche sulle deposizioni testimoniali.
art. 2719 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la copia fotografica sarebbe utilizzabile solo se autenticata; la Corte non ha ritenuto decisivo il rilievo.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle contestazioni sulla riproduzione digitale; non accolto dalla Corte.
art. 5 L. n. 604 del 1966
Richiamato quale parametro della legittimità del licenziamento per giusta causa, nell'ambito delle doglianze del ricorrente.
art. 18 L. n. 300 del 1970
Richiamato dal ricorrente come norma sulla tutela contro il licenziamento illegittimo.
art. 2106 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte ha confermato la giusta causa del recesso.
art. 2119 c.c.
Richiamato dal ricorrente e valorizzato dalla Corte nel confermare che la condotta offensiva sui social può integrare giusta causa di licenziamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio di legittimità invocata per denunciare violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento della diffusione e dell'effetto diffamatorio del post.
art. 15 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere la tutela della segretezza delle comunicazioni sui social media.
art. 51, primo comma, c.p.
Invocato dal ricorrente quale scriminante dell'esercizio di un diritto; la Corte ha rilevato che non risultava dedotta nei gradi precedenti e che, comunque, non incideva sulla ratio decidendi.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che l'asserito errore di fatto avrebbe dovuto essere veicolato come vizio motivazionale nei limiti ammessi.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
Richiamato quale norma che ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
L. n. 134 del 2012
Citata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale probatorio o delle deposizioni testimoniali, perché la revisione degli accertamenti di fatto è preclusa alla Corte di cassazione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e con specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una lettura alternativa dei fatti o delle prove.
- La diffusione di un commento offensivo o denigratorio su Facebook nei confronti del datore di lavoro può integrare giusta causa di licenziamento disciplinare, poiché il mezzo utilizzato è idoneo a rendere il messaggio accessibile a un gruppo indeterminato di persone e a ledere il vincolo fiduciario.
- La circostanza che il contenuto offensivo sia veicolato in un contesto social apparentemente ristretto non esclude di per sé la portata diffamatoria, se la comunicazione è comunque destinata a una platea apprezzabile di destinatari e può essere ulteriormente diffusa.
- La scriminante dell'esercizio del diritto deve risultare specificamente dedotta e deve comunque confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito; non può essere introdotta in cassazione come questione nuova per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
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