Cassazione Civile, Ordinanza n. 12143/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto in giudizio l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di due imprese edili, con mansioni di carpentiere edile di terzo livello, nonché la condanna solidale al pagamento di somme asseritamente non corrisposte dal 31/12/2004 al 28/2/2011 a titolo di tredicesima mensilità, riposi e maggiorazione del 23,45%. I giudici di merito avevano rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo sia la prova di un collegamento societario rilevante tra le imprese sia la continuità della prestazione tra le diverse formalizzazioni del rapporto; aveva inoltre ritenuto che dai prospetti paga e dall'estratto contributivo emergesse il pagamento di quanto dovuto per i periodi documentati. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2729, 2948 c.c. e degli artt. 115, 116, 167, 414 e 416 c.p.c., lamentando errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, omesso esame di fatti decisivi, illogicità della motivazione e nullità della sentenza; ha inoltre contestato la valutazione sulla prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, perché volti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito in presenza di doppia conforme e perché non confrontati con la ratio decidendi, in particolare sulla mancata prova della prosecuzione del rapporto fino alla data allegata e sull'insussistenza di ulteriori differenze retributive per i periodi risultanti da documentazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Il rigetto è stato fondato sulla inammissibilità delle censure, reputate dirette a ottenere un riesame del fatto e delle prove, precluso in sede di legittimità, oltre che sulla mancata specifica critica alla motivazione decisiva della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché miravano a rivalutare le prove di merito.
art. 2729 c.c.
invocato in relazione alle presunzioni, senza che la censura superasse il limite del riesame del fatto.
art. 2948 c.c.
richiamato con riferimento alla prescrizione dei crediti retributivi; la Corte ha giudicato la censura non confrontata con la ratio decidendi.
art. 167 c.p.c.
menzionato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza un vizio scrutinabile in cassazione.
art. 414 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, senza incidenza decisiva sul giudizio di legittimità.
art. 416 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente volta a contestare il merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato per lamentare una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in cassazione.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso la possibilità di un nuovo apprezzamento del merito.
art. 360 c.p.c.
le doglianze sono state formulate come violazione di legge, omesso esame e nullità, ma la Corte le ha ritenute in concreto dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e quindi inammissibili.
art. 348 ter c.p.c.
richiamato per la c.d. doppia conforme, ostativa alla deduzione di censure sul fatto nei limiti prospettati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
indicato come base del procedimento camerale con riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato in relazione alle modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina della doppia conforme.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, le censure di legittimità che sollecitano una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili quando non individuano un errore di diritto o un omesso esame nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni e la ponderazione delle risultanze documentali appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione per cui la domanda è stata respinta.
- Quando il giudice di merito esclude la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre un certo termine e, per i periodi documentati, accerta l'avvenuto pagamento delle spettanze, non residuano differenze retributive azionabili salvo diversa prova specifica.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla pretesa esistenza di un unico centro datoriale o di una codatorialità se le doglianze non si confrontano con gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi precedenti.
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