Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12161/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente con nota ricevuta il 19 novembre 2018. La lavoratrice aveva impugnato stragiudizialmente il recesso l’11 gennaio 2019 tramite PEC inviata dal proprio avvocato, allegando la scansione dell’atto cartaceo, e poi aveva trasmesso l’originale in forma cartacea con raccomandata ricevuta dalla società il 17 gennaio 2019. I giudici di merito hanno ritenuto valida l’impugnativa e, conseguentemente, tardiva la richiesta del tentativo di conciliazione del 13 luglio 2019, oltre a rilevare carenze critiche e probatorie dell’appello nel merito. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 6 l. 604/1966, dell’art. 2702 c.c. e dell’art. 22 d.lgs. 82/2005, sostenendo che la scansione allegata alla PEC, non sottoscritta digitalmente e priva di attestazione di conformità, non potesse valere come valida impugnazione stragiudiziale; 2) motivazione apparente/contraddittoria per il mancato esame di elementi istruttori richiesti; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per il mancato riconoscimento della compensazione delle spese, invocando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni preliminari di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava anche, e in modo decisivo, sull’accertamento secondo cui l’invio successivo dell’originale cartaceo sottoscritto anche dal difensore integrava ratifica con efficacia retroattiva dell’atto trasmesso via PEC. Tale accertamento di fatto non era stato specificamente censurato ed era peraltro coperto dalla doppia conforme. Di conseguenza è stato dichiarato assorbito il secondo motivo. Il terzo motivo è stato respinto perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 604 del 1966

    L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento deve rispettare i requisiti di legge; nel caso concreto la questione della validità della comunicazione via PEC è stata superata dalla ratifica successiva dell’atto in forma cartacea.

  • art. 2702 c.c.

    La ricorrente lo invocava per contestare l’efficacia probatoria della scansione allegata alla PEC, ma la Corte non ha accolto la censura perché decisiva è risultata la ratifica dell’atto.

  • art. 22 d.lgs. n. 82 del 2005

    La disciplina sulla copia informatica di documento analogico è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la necessità di conformità attestata o firma digitale; la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo perché il ricorso era inammissibile per difetto di censura alla ratio decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura di motivazione apparente o contraddittoria, poi assorbita.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione, neppure per difetto di motivazione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una di esse resta autonoma e non censurata, la decisione resiste comunque.
  • L’invalidità o la dubbia regolarità formale dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento può restare irrilevante se il giudice di merito accerta che il successivo invio dell’originale cartaceo costituisce ratifica dell’atto precedente con efficacia retroattiva.
  • Le contestazioni che mirano, sotto veste di violazione di legge, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione documentale sono inammissibili in cassazione quando investono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • La scelta di compensare o meno le spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è di regola censurabile in cassazione per il solo difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.