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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12113/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

Un agente di commercio monomandatario, cessato il rapporto con la società preponente dopo circa cinque anni, agiva per ottenere il pagamento di provvigioni asseritamente maturate e non riscosse, di provvigioni relative a pratiche ancora in contenzioso, dell’indennità di mancato preavviso, dell’indennità per patto di non concorrenza, dell’indennità europea ex art. 1751 c.c. o, in subordine, dell’indennità suppletiva di clientela, dell’indennità meritocratica, del FIRR e dei c.d. punti gettone; chiedeva inoltre il risarcimento del danno per avere lavorato in condizioni non conformi alle previsioni contrattuali. Il Tribunale riconosceva solo in parte le domande; la Corte d’appello confermava in larga misura il rigetto, negando in particolare l’indennità europea e quella meritocratica per difetto di prova dei presupposti e ritenendo non provato il maggior diritto al FIRR. Con il ricorso per cassazione l’agente deduceva: 1) violazione dell’art. 12 A.E.C. del settore commercio per il mancato riconoscimento delle indennità di fine rapporto, sostenendo che l’indennità suppletiva di clientela e quella di risoluzione del rapporto spettassero automaticamente alla cessazione del rapporto e che l’indennità meritocratica fosse stata provata; 2) violazione dell’art. 1751 c.c. in combinato con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato i dati sulla progressiva crescita delle provvigioni/clientela e non avesse disposto l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 3) nullità della motivazione per asserita apparenza, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo nei limiti relativi all’indennità suppletiva di clientela: ha ritenuto erroneo che la Corte d’appello avesse subordinato tale emolumento alla prova, da parte dell’agente, dell’apporto di nuovi clienti o del sensibile sviluppo degli affari con permanenza dei vantaggi per il preponente, perché l’A.E.C. prevede per tale voce presupposti diversi e più favorevoli, di origine collettiva, non coincidenti con quelli dell’indennità europea ex art. 1751 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame della domanda di indennità suppletiva e per la liquidazione delle spese. È stato invece rigettato il motivo relativo all’indennità meritocratica, perché correttamente la Corte territoriale aveva escluso, in fatto, la prova dei presupposti richiesti (in particolare la persistenza di sostanziali vantaggi per il preponente), risultando anzi provato un decremento di fatturato. Sono stati infine dichiarati infondati/inammissibili i motivi concernenti la quantificazione dell’indennità ex art. 1751 c.c., la violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, poiché essi sollecitavano una rivalutazione del merito e non evidenziavano una vera motivazione apparente.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    comma 1, comma 2, comma 3, comma 5

    L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia richiede, per la disciplina legale, che l’agente abbia procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi; il giudice deve poi verificare l’equità dell’importo secondo le circostanze del caso e le provvigioni perse. La norma è inderogabile in peius per l’agente, ma può essere migliorata dalla contrattazione collettiva.

  • art. 12 A.E.C. del settore commercio del 16/02/2009

    L’indennità suppletiva di clientela, di origine collettiva, spetta quando il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente; è calcolata sulle provvigioni maturate durante il rapporto anche se non corrisposte integralmente alla cessazione e non richiede il medesimo presupposto dell’art. 1751 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    La censura su onere della prova è stata respinta perché la Corte territoriale aveva già accertato in fatto la mancanza di prova dei presupposti richiesti per le indennità rivendicate.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione dei criteri di valutazione della prova, poiché i motivi di ricorso miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 210 c.p.c.

    La doglianza sull’omessa esibizione dei documenti aziendali non è stata accolta, essendo formulata in funzione della rivalutazione del merito e non per denunciare un autonomo error in procedendo decisivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente perché rendeva percepibile il percorso logico-argomentativo seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Non sussiste vizio di motivazione apparente quando la decisione espone, sia pure succintamente, le ragioni del convincimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro invocato per i primi due motivi, entrambi incentrati su asserite violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro invocato per denunciare la nullità della motivazione.

  • art. 17 e art. 19 della direttiva 86/653/CEE

    L’interpretazione della Corte di giustizia consente agli Stati membri di adottare criteri di calcolo anche sintetici dell’indennità di fine rapporto, purché sia rispettato il risultato equo e compensativo per l’agente.

Massime di principio

  • Per l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia occorre distinguere tra disciplina legale ex art. 1751 c.c. e disciplina collettiva: la prima richiede, oltre all’apporto dell’agente e ai vantaggi residui per il preponente, una verifica di equità del quantum; la seconda può prevedere emolumenti autonomi e più favorevoli, con presupposti propri.
  • L’indennità suppletiva di clientela, quando prevista dalla contrattazione collettiva, non va confusa con l’indennità europea ex art. 1751 c.c.: essa ha fonte pattizia e non richiede necessariamente la prova dei presupposti integrali della disciplina legale.
  • L’indennità meritocratica resta invece ancorata ai requisiti sostanziali dell’art. 1751 c.c., in particolare alla persistenza di vantaggi per il preponente derivanti dalla clientela procurata o sviluppata dall’agente.
  • In cassazione non è consentito trasformare doglianze su violazione di legge o di norme processuali in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto l’insussistenza dei presupposti della domanda.
  • La motivazione è apparente solo se manca l’esposizione del percorso logico-giuridico; una motivazione sintetica è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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