Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12157/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di attività e rapporti tra un'associazione originaria e la società poi ricorrente. Il Tribunale aveva ritenuto nullo l'atto di risoluzione del rapporto di lavoro della lavoratrice per violazione dell'art. 2112 c.c., affermando che la società subentrante era succeduta nel rapporto senza soluzione di continuità. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha confermato che si era verificato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con prosecuzione automatica del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario e conseguente diritto della lavoratrice alla retribuzione, al netto dell'aliunde perceptum. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 32 l. n. 183 del 2010 e 28 d.lgs. n. 81 del 2015, sostenendo che la Corte territoriale avesse in realtà accolto una domanda di conversione/annullamento del termine apposto a un contratto a termine stipulato con la lavoratrice e che, dunque, avrebbe dovuto applicare la sola indennità onnicomprensiva prevista per i contratti a termine illegittimi, non la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla scadenza del termine alla riassunzione. La Corte di cassazione rileva che il motivo muove da un presupposto fattuale errato, perché la decisione impugnata non riguarda un contratto a termine ma la prosecuzione ex lege di un rapporto a tempo indeterminato già in essere per effetto del trasferimento d'azienda.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla conversione di un contratto a termine ma sulla continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. in seguito al trasferimento d'azienda. È stato quindi confermato l'obbligo della ricorrente di pagare le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e si è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda comporta la prosecuzione automatica e senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro con il cessionario; un atto di risoluzione consensuale posto in essere in violazione della norma è nullo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede che la censura si misuri con la norma applicata al fatto accertato; non può risolversi in una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    La Corte ne esclude l'applicabilità perché il caso non riguarda la conversione di un contratto a termine illegittimo.

  • art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015

    Anche tale norma è ritenuta inconferente, poiché la controversia non concerne un rapporto a termine ma un rapporto a tempo indeterminato proseguito ex lege.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando presuppone una ricostruzione del fatto incompatibile con quella definitivamente accertata dal giudice di merito.
  • Quando il giudice accerta un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario e non è configurabile una valida stipulazione di un nuovo contratto a termine sul medesimo rapporto già in essere.
  • La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve investire l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma, non già sollecitare una nuova valutazione del fatto.
  • L'eventuale nullità di un atto di risoluzione del rapporto posto in essere in contrasto con l'art. 2112 c.c. non impedisce la prosecuzione del rapporto e il conseguente diritto alla retribuzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.