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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06667/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario e da un contratto di finanziamento garantito da fideiussioni. La società correntista, la sua legale rappresentante e un altro garante hanno agito per l'accertamento negativo del credito della banca e per la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate, deducendo: applicazione di interessi oltre il tasso soglia, mancata consegna dei contratti e dei documenti contabili, omessa trasmissione degli estratti conto, addebiti per gioco di valute, spese e commissioni indeterminate, nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, anatocismo non concordato e usurario, oltre a danni patrimoniali e non patrimoniali. La banca ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento del proprio credito, poi accolta nei limiti risultanti in primo e secondo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: primo, violazione della disciplina antiusura per la mancata considerazione della CMS, già dichiarata nulla, nel computo del superamento del tasso soglia; secondo, violazione delle regole sull'onere della prova e sulla non contestazione, sostenendo di avere tempestivamente contestato il credito riconvenzionale e che i fideiussori non potessero conoscere direttamente l'entità del credito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile l'intervento del cessionario del credito, perché il successore a titolo particolare non può intervenire in cassazione se il dante causa è costituito e difeso. Nel merito rigetta il ricorso. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché investe solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti escluso l'usura sia per l'effetto della nullità ed espunzione della CMS, sia perché il tasso di interesse non aveva mai superato la soglia, e la censura non colpisce compiutamente entrambe le autonome argomentazioni. Il secondo motivo è respinto perché la Corte d'appello aveva accertato che le contestazioni sulla domanda riconvenzionale erano generiche e rivolte solo alle risultanze dei conti correnti, senza specifica contestazione dell'ammontare del credito da finanziamento; inoltre, la mancata contestazione del debitore principale rileva anche nei confronti dei fideiussori nel giudizio litisconsortile. I ricorrenti sono condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    È richiamato per la nozione di usura presunta e per la verifica del tasso soglia nei rapporti bancari, distinguendo interessi e commissione di massimo scoperto.

  • L. n. 108/1996

    La Corte ribadisce che, nei rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, la verifica dell'usura va compiuta confrontando separatamente il TEG degli interessi e la CMS con i rispettivi parametri soglia ricavati dai decreti ministeriali.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108/1996

    È la base normativa dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM usati per ricavare il tasso soglia.

  • art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008

    La Corte richiama il discrimine temporale: per i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, prima dell'entrata in vigore della norma, opera il criterio della separata comparazione di interessi e CMS.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato con riferimento al principio di non contestazione; la Corte afferma che la contestazione del credito era generica e non idonea a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 60 d.lgs. n. 385/1993

    È richiamato in relazione al certificato posto a fondamento della domanda riconvenzionale di pagamento del credito bancario.

Massime di principio

  • Nei rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010, ai fini della verifica dell'usura presunta, gli interessi corrispettivi e la commissione di massimo scoperto non si sommano automaticamente nel TEG, ma vanno confrontati separatamente con i rispettivi tassi soglia previsti dalla normativa e dai decreti ministeriali di rilevazione.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse è censurata, il ricorso è inammissibile perché resta intangibile la ratio non impugnata, che da sola sorregge la decisione.
  • La contestazione del credito azionato in via riconvenzionale deve essere specifica e deve investire i fatti costitutivi del credito nel loro ammontare; contestazioni generiche o riferite solo ad alcuni rapporti contabili non sono sufficienti.
  • Nel giudizio litisconsortile, la non contestazione del debitore principale può riverberarsi anche sui fideiussori, poiché il thema probandum è unitario per le questioni comuni ai diversi rapporti riuniti.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire in cassazione se la parte originaria è già costituita e difesa, essendo altrimenti pregiudicato il diritto di difesa del terzo interveniente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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