Cassazione Civile, Ordinanza n. 29819/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario immobiliare)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, con cui, per una pluralità di unità immobiliari site in una microzona comunale, l'Ufficio aveva modificato la categoria e/o aumentato la classe, con conseguente incremento della rendita catastale. La società proprietaria aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso; l'Agenzia aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto, perché fondata su formule generiche e sul solo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato, in quanto richiamava l'anomalo scostamento dei valori e la rivalutazione della zona anche per effetto di interventi di riqualificazione urbana.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, confermando che, nel classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione non può esaurirsi nel mero richiamo al significativo scostamento tra rapporti medi di mercato e catastali della microzona e all'esistenza di provvedimenti amministrativi presupposti. È necessario che l'atto consenta di conoscere gli elementi concreti che, in relazione alla specifica unità immobiliare e al fabbricato, hanno inciso sul diverso classamento, con indicazione chiara delle fonti, dei criteri, dei dati e delle trasformazioni urbane rilevanti. La Corte ha anche compensato le spese per la recente stabilizzazione giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
"la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali... è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio"
La revisione ex comma 335 è ammessa quando vi sia uno scostamento significativo tra il rapporto valore medio di mercato/valore catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone, ma l'atto di classamento deve essere sorretto da una motivazione rigorosa e specifica.
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
"situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie"
La Corte lo richiama per distinguere questa procedura da quella del comma 335: il comma 336 riguarda singole unità con variazioni edilizie specifiche, mentre il comma 335 attiene a mutamenti di carattere generale o collettivo della microzona.
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
È richiamato come ulteriore ipotesi di riclassificazione per classamento palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.
artt. 8 e 9 d.P.R. n. 138/1998
Gli uffici devono utilizzare i criteri ivi previsti, che comprendono sia il fattore posizionale sia il fattore edilizio, rilevanti per la revisione del classamento.
art. 3, commi 154 e 155, L. n. 662/1996
Sono richiamati come base regolatoria dei criteri di classamento e delle modalità operative di revisione.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura: nel caso, l'onere di motivazione e di allegazione degli elementi concreti grava sull'Amministrazione che procede al riclassamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
È menzionato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte osserva che non si applica il raddoppio del contributo unificato in ragione della soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il superamento del solo dato statistico dello scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali non basta: l'avviso deve rendere conoscibili le ragioni concrete del nuovo classamento della singola unità.
- La motivazione dell'atto di riclassamento deve indicare, in modo chiaro e specifico, le fonti, i criteri, i tempi e i dati utilizzati per determinare i parametri normativi, così da consentire al contribuente un controllo effettivo e difese consapevoli.
- Nella revisione per microzone l'Amministrazione non può limitarsi a formule standardizzate o a richiami generici a riqualificazioni urbane: deve esplicitare gli interventi e le trasformazioni che incidono sul valore della zona e sul diverso classamento.
- Il procedimento di revisione del classamento ai sensi del comma 335, pur fondato su un presupposto 'diffuso' di microzona, non è sottratto ai criteri ordinari che impongono di considerare anche le caratteristiche del fabbricato e della singola unità immobiliare.
- L'atto di riclassamento è legittimo solo se consente di identificare i parametri effettivamente applicati e di verificare la correttezza del metodo di elaborazione dei valori medi di mercato e catastali; in mancanza, la motivazione è insufficiente.
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