Cassazione Civile, Ordinanza n. 20572/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2007, con cui un comune contestava a una contribuente l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell'imposta per alcuni immobili e per una corte urbana. La contribuente era titolare del 50% del diritto di usufrutto, mentre la nuda proprietà apparteneva alle figlie. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente ritenendo l'avviso sufficientemente motivato, corretta la determinazione dell'area tassabile e insussistente l'esenzione o riduzione per il dedotto vincolo storico-architettonico. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e della L. 241/1990 per asserito difetto e contraddittorietà di motivazione dell'avviso, in particolare perché l'atto parlava di omessa denuncia/omesso versamento pur menzionando un versamento parziale e non chiariva i criteri di calcolo; (2) violazione degli artt. 3 e 6 del d.lgs. 504/1992, sostenendo che il comune l'avesse considerata soggetto passivo per l'intero importo invece che per la sola quota di usufrutto del 50%, e che l'avviso non chiarisse tale circostanza; (3) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, contestando la superficie tassabile indicata dal comune (723,78 mq) rispetto a quella effettiva risultante dall'atto di acquisto e dalle DIA, nonché l'omessa considerazione del vincolo di inedificabilità derivante dalla vicinanza alla linea ferroviaria; (4) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 504/1992 e omessa valutazione del vincolo storico-architettonico, assumendo che delibere comunali avessero autovincolato l'ente a non tassare gli edifici in fascia litoranea o, in subordine, a tassarli in misura ridotta; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo all'autorizzazione edificatoria e alla qualificazione dei lavori eseguiti come manutenzione straordinaria e non recupero, in relazione al vincolo storico-architettonico. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in larga parte e comunque infondato nel quarto motivo, osservando anzitutto che il ricorso difettava di una compiuta esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; ha poi rilevato che tutte le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano inammissibili per la cd. doppia conforme, essendo la sentenza di appello conforme a quella di primo grado; ha quindi ritenuto i singoli motivi inammissibili per difetto di autosufficienza, genericità e impropria deduzione di questioni di merito. In particolare, ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'avviso ICI è soddisfatto quando il contribuente sia messo in grado di comprendere an e quantum della pretesa, e che le contestazioni sulla misura dell'imposta e sulla superficie tassabile attengono al merito e non al vizio motivazionale; ha inoltre escluso la rilevanza del vincolo storico-architettonico dedotto, sia perché non adeguatamente trascritto/provato, sia perché l'agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico-artistico si applica solo ai beni sottoposti a vincolo diretto, con onere della prova a carico del contribuente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto il ricorso carente nell'esposizione sommaria dei fatti di causa, ha dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e ha respinto o dichiarato inammissibili i motivi singoli per difetto di autosufficienza, genericità e impropria prospettazione di questioni di merito. Quanto al vincolo storico-architettonico, ha escluso che la contribuente avesse fornito la prova necessaria della ricorrenza dei presupposti dell'agevolazione e ha ricordato che la disciplina agevolativa per gli immobili di interesse storico-artistico si applica ai soli vincoli diretti. Conseguentemente, la decisione impugnata è stata confermata, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa; la mancanza di una chiara ricostruzione di domanda, difese, contenuto dell'atto impugnato e questioni decise comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi denuncia vizi relativi alla motivazione di un atto amministrativo o richiama documenti del merito deve riportarne o riassumerne il contenuto e indicarne specificamente la produzione, pena l'inammissibilità.
In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello non è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o per denunciare genericamente un preteso difetto di motivazione dell'atto o del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado e quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione di merito.
Richiamato come parametro della motivazione dell'avviso di accertamento; l'atto è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.
Invocata dalla ricorrente come parametro di legittimità dell'atto, ma non idonea, nel caso concreto, a fondare l'invalidità dell'avviso per i profili dedotti.
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Disciplina il soggetto passivo ICI; nel caso esaminato la CTR ha ritenuto corretta l'imposizione in capo alla titolare del diritto reale di usufrutto nella misura di competenza.
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile dell'ICI per l'area edificabile va determinata secondo il valore venale e secondo i criteri legali richiamati; le contestazioni sulla superficie e sul vincolo di edificabilità attengono al merito e richiedono specifica prova.
art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dalla ricorrente per contestare la misura dell'imposta; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specificamente argomentata.
art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Secondo la CTR non contempla, di per sé, l'esenzione o la riduzione dedotte dalla contribuente per il vincolo storico-architettonico.
art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
L'agevolazione per gli immobili di interesse storico o artistico si applica solo ai beni sottoposti a vincolo diretto ed è norma di stretta interpretazione.
art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089
Costituisce il vincolo diretto richiamato dalla disciplina agevolativa per gli immobili di interesse storico-artistico.
Per i beni privati la tutela culturale richiede la dichiarazione di interesse culturale formalmente rilasciata dalle autorità competenti.
È richiamato per affermare che i beni privati sono tutelati solo se assoggettati a dichiarazione di interesse culturale.
art. 21 della L. 1° giugno 1939, n. 1089
Il vincolo indiretto non basta a fondare l'agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico-artistico.
art. 49 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inedificabilità per prossimità alla linea ferroviaria; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti di causa e dei contenuti degli atti rilevanti; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Chi censura la motivazione di un avviso di accertamento deve trascrivere o quantomeno riassumere il contenuto dell'atto impugnato, indicando puntualmente i passaggi ritenuti errati o omessi.
- L'errore sulla quantificazione della pretesa o sulla valutazione di elementi fattuali non integra, di per sé, un vizio di motivazione dell'avviso se il contribuente è stato posto in grado di comprendere an e quantum del tributo.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o per mascherare doglianze di insufficienza motivazionale o travisamento del fatto.
- Le agevolazioni fiscali per immobili di interesse storico-artistico sono di stretta interpretazione e presuppongono la prova del vincolo diretto formalmente riconosciuto; il vincolo indiretto non è sufficiente, salvo diversa previsione espressa.
- L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
- Ai fini della validità della pretesa ICI, è sufficiente che l'avviso indichi gli elementi essenziali della pretesa e consenta la difesa sul quantum e sull'an della tassazione.
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