Cassazione Civile, Ordinanza n. 15396/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda, proposta da più docenti precari della scuola dell'infanzia e primaria, volta ad accertare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per il triennio scolastico 2014/2017, assumendo che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 avesse valore abilitante. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa, osservando che il solo possesso di quel titolo non bastava, perché l'interessati avrebbero dovuto presentare tempestiva domanda di inserimento nelle pregresse graduatorie permanenti entro il 31 dicembre 2006, prima della trasformazione in graduatorie ad esaurimento, ormai chiuse a nuovi inserimenti salvo quelli espressamente previsti dalla legge. In cassazione i ricorrenti avevano proposto due motivi, ma successivamente tutti depositavano distinti atti di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, perché ha rilevato la rinuncia di tutti i ricorrenti. Richiamando il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non recettizio, ha però precisato che, nel regime previgente all'art. 390 c.p.c. riformato, la rinuncia deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto; in mancanza delle formalità prescritte non si può dichiarare l'estinzione, ma la rinuncia resta comunque idonea a far venir meno l'interesse al ricorso e dunque a determinarne l'inammissibilità. Nel caso concreto, poiché il Ministero intimato non si era costituito e gli atti di rinuncia risultavano comunque notificati via PEC all'Avvocatura dello Stato, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la pronuncia di estinzione ha escluso l'applicazione del contributo unificato supplementare ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla Corte d'appello per qualificare il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998
richiamato dalla Corte d'appello tra le fonti che attribuivano valore abilitante al diploma magistrale
d.m. 10 marzo 1997
richiamato quale fonte normativa sul valore abilitante del diploma magistrale
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ormai chiuse a nuovi inserimenti salvo quelli espressamente previsti
art. 9, comma 20, d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011
ha ribadito il divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento
nel testo previgente, richiede che la rinuncia al ricorso sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongano il visto; in difetto, non si può dichiarare l'estinzione ex art. 391 c.p.c.
norma richiamata per l'estinzione del processo di cassazione in presenza di rinuncia rituale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile quando la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, essendo norma sanzionatoria di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non recettizio e non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità, la rinuncia deve rispettare le formalità previste dall'art. 390 c.p.c. nel testo applicabile; se la controparte non è costituita, la mancata accettazione o comunicazione non impedisce l'estinzione.
- Quando la rinuncia al ricorso è irrituale per difetto di formalità, essa può comunque valere come manifestazione del venir meno dell'interesse al gravame, con possibile declaratoria di inammissibilità.
- La chiusura delle graduatorie ad esaurimento impedisce nuovi inserimenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge; il possesso del titolo abilitante, da solo, non basta se manca il presupposto normativo del tempestivo inserimento.
- La pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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