Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15396/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda, proposta da più docenti precari della scuola dell'infanzia e primaria, volta ad accertare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per il triennio scolastico 2014/2017, assumendo che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 avesse valore abilitante. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa, osservando che il solo possesso di quel titolo non bastava, perché l'interessati avrebbero dovuto presentare tempestiva domanda di inserimento nelle pregresse graduatorie permanenti entro il 31 dicembre 2006, prima della trasformazione in graduatorie ad esaurimento, ormai chiuse a nuovi inserimenti salvo quelli espressamente previsti dalla legge. In cassazione i ricorrenti avevano proposto due motivi, ma successivamente tutti depositavano distinti atti di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, perché ha rilevato la rinuncia di tutti i ricorrenti. Richiamando il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non recettizio, ha però precisato che, nel regime previgente all'art. 390 c.p.c. riformato, la rinuncia deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto; in mancanza delle formalità prescritte non si può dichiarare l'estinzione, ma la rinuncia resta comunque idonea a far venir meno l'interesse al ricorso e dunque a determinarne l'inammissibilità. Nel caso concreto, poiché il Ministero intimato non si era costituito e gli atti di rinuncia risultavano comunque notificati via PEC all'Avvocatura dello Stato, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la pronuncia di estinzione ha escluso l'applicazione del contributo unificato supplementare ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non recettizio e non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità, la rinuncia deve rispettare le formalità previste dall'art. 390 c.p.c. nel testo applicabile; se la controparte non è costituita, la mancata accettazione o comunicazione non impedisce l'estinzione.
  • Quando la rinuncia al ricorso è irrituale per difetto di formalità, essa può comunque valere come manifestazione del venir meno dell'interesse al gravame, con possibile declaratoria di inammissibilità.
  • La chiusura delle graduatorie ad esaurimento impedisce nuovi inserimenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge; il possesso del titolo abilitante, da solo, non basta se manca il presupposto normativo del tempestivo inserimento.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.