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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23803/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES emesso per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi della disciplina delle società di comodo, con determinazione del reddito minimo imponibile ex art. 30, comma 3, l. n. 724/1994. La società aveva chiesto la disapplicazione della disciplina per l’anno 2006, ma l’istanza era stata rigettata; per l’anno 2007, oggetto dell’accertamento, non risultava presentata una nuova istanza. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano confermato la legittimità dell’accertamento. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato che l’immobile di proprietà era privo di autorizzazione all’esercizio di attività e comunque in ristrutturazione, dunque inutilizzabile, elementi che avrebbero escluso la presunzione di non operatività.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendolo tempestivo perché consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine lungo applicabile. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: le censure miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie già compiute dai giudici di merito, in presenza di doppia conforme; inoltre, la prospettazione cumulava in modo incompatibile la violazione di legge e il vizio di motivazione, senza adeguato rispetto dei rispettivi presupposti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il sindacato di cassazione sui profili fattuali è ulteriormente precluso nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • Il motivo di ricorso deve essere coerente con il vizio denunciato: la deduzione congiunta e indistinta di violazione di legge e vizio di motivazione, quando entrambe le doglianze investono il medesimo accertamento di fatto, espone il motivo a inammissibilità.
  • La tempestività del ricorso va verificata computando il termine lungo di impugnazione applicabile nel processo tributario, comprensivo della sospensione feriale.
  • La contestazione della disciplina delle società di comodo richiede di confrontarsi con l’accertamento riferito all’anno d’imposta specificamente oggetto di imposizione, non potendo fondarsi soltanto su istanze o provvedimenti riguardanti annualità diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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