Cassazione Civile, Ordinanza n. 23803/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES emesso per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi della disciplina delle società di comodo, con determinazione del reddito minimo imponibile ex art. 30, comma 3, l. n. 724/1994. La società aveva chiesto la disapplicazione della disciplina per l’anno 2006, ma l’istanza era stata rigettata; per l’anno 2007, oggetto dell’accertamento, non risultava presentata una nuova istanza. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano confermato la legittimità dell’accertamento. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato che l’immobile di proprietà era privo di autorizzazione all’esercizio di attività e comunque in ristrutturazione, dunque inutilizzabile, elementi che avrebbero escluso la presunzione di non operatività.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendolo tempestivo perché consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine lungo applicabile. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: le censure miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie già compiute dai giudici di merito, in presenza di doppia conforme; inoltre, la prospettazione cumulava in modo incompatibile la violazione di legge e il vizio di motivazione, senza adeguato rispetto dei rispettivi presupposti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724
richiamato come base dell’accertamento del reddito minimo imponibile per le società di comodo
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato con riferimento alla richiesta di disapplicazione della disciplina delle società non operative
artt. 37, 40 e 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze, ma ritenuti non decisivi perché le censure miravano in concreto a contestare il fatto e la prova
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare valutazioni di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge, incompatibile con la contestazione pura del fatto così come articolata nel ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio motivazionale; la Corte ha rilevato che le censure erano dirette a rivalutare il materiale istruttorio
art. 327, secondo comma, c.p.c.
usato per calcolare il termine lungo di impugnazione
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il termine lungo di impugnazione nel processo tributario
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
richiamato per l’inammissibilità delle censure in presenza di doppia conforme
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il sindacato di cassazione sui profili fattuali è ulteriormente precluso nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
- Il motivo di ricorso deve essere coerente con il vizio denunciato: la deduzione congiunta e indistinta di violazione di legge e vizio di motivazione, quando entrambe le doglianze investono il medesimo accertamento di fatto, espone il motivo a inammissibilità.
- La tempestività del ricorso va verificata computando il termine lungo di impugnazione applicabile nel processo tributario, comprensivo della sospensione feriale.
- La contestazione della disciplina delle società di comodo richiede di confrontarsi con l’accertamento riferito all’anno d’imposta specificamente oggetto di imposizione, non potendo fondarsi soltanto su istanze o provvedimenti riguardanti annualità diverse.
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