Cassazione Civile, Ordinanza n. 24645/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2004, emesso nei confronti di una società per l’utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio e la CTR, la società avrebbe acquistato autovetture in Germania interponendo soggetti fittizi riconducibili a un terzo, con conseguente indebita detrazione/deduzione e consapevole partecipazione alla frode. La società, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello dell’Agenzia perché sottoscritto da funzionario con incarico dirigenziale poi dichiarato illegittimo; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte dell’Agenzia, della natura fittizia delle società fornitrici e del mancato assolvimento dell’IVA; 3-4) omesso esame di fatti decisivi relativi al fatto che le intercettazioni richiamate riguardassero anni successivi al 2004; 5) omesso esame della perizia di parte che attestava prezzi di mercato; 6) violazione dell’art. 54 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto irrilevante la congruità del prezzo; 7-8) omesso esame del ruolo di altre società, indicate come autonomamente proponenti gli acquisti e non riconducibili al soggetto ritenuto centrale nella frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta carenza di legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’appello dell’Agenzia era questione nuova, non sollevata nei gradi di merito. Ha respinto il secondo motivo perché, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare anche in via presuntiva la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario della frode, ma una volta offerta tale prova l’onere di dimostrare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza passa al contribuente; la CTR aveva accertato proprio tali elementi. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, perché diretti in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione di merito compiuta dalla CTR, non più censurabile in cassazione se non nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. La società è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La questione della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’appello, se non sollevata nei gradi di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; se tale prova è fornita anche per presunzioni, grava sul contribuente la prova contraria della propria estraneità alla frode e della massima diligenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È inammissibile, in sede di legittimità, utilizzare il vizio di violazione di legge per contestare una diversa valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 è denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la diversa lettura delle prove.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La congruità del prezzo, da sola, non vale a escludere la partecipazione del contribuente a una frode mediante fatture soggettivamente inesistenti, se il giudice di merito ha escluso la rilevanza di tale elemento sulla base del quadro probatorio complessivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura sull’omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una contestazione della sufficienza della motivazione.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario di partecipare a un’evasione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere impiegato la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la circostanza di aver acquistato a prezzo di mercato non sono, di per sé sole, sufficienti a vincere la prova della partecipazione alla frode quando il compendio probatorio evidenzi la conoscenza o conoscibilità del sistema illecito.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione né una diversa lettura delle prove; è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Le questioni sulla legittimazione processuale della parte appellante non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non sono state sollevate nei precedenti gradi di merito.
- La doglianza formulata come violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o per sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello una diversa lettura del materiale istruttorio.
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