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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19987/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'avvocata contro un avviso di addebito con cui l'INPS le aveva richiesto contributi e sanzioni civili sulla base del reddito da lavoro autonomo percepito nel 2010, a seguito di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo dovuta l'iscrizione per mancato versamento del contributo soggettivo, non prescritto il credito e dovute anche le sanzioni civili. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il d.P.C.m. richiamato non poteva incidere sul dies a quo perché atto amministrativo; 2) violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte dato rilievo a un d.P.C.m. richiamato solo tardivamente dall'INPS; 3) omesso esame della data di ricezione dell'atto interruttivo della prescrizione; 4) violazione della disciplina sulla Gestione separata e sulla Cassa forense, assumendo che il versamento del contributo integrativo fosse sufficiente a escludere l'iscrizione alla Gestione separata; 5) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di addebito per mancanza di requisiti essenziali. L'INPS ha proposto controricorso con ricorso incidentale, censurando la qualificazione dell'omissione contributiva anziché dell'evasione ai fini sanzionatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile il terzo motivo. Ha accolto il quarto motivo solo in parte: ha confermato l'obbligo della professionista di iscrizione alla Gestione separata e il relativo debito contributivo, ma, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, ha escluso che per l'anno 2010 fossero dovute le sanzioni civili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative all'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010. Il ricorso incidentale dell'INPS è stato rigettato perché assorbito e comunque infondato alla luce dell'accoglimento parziale del ricorso principale. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenienza normativa/giurisprudenziale che ha inciso sull'esito della lite.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul decorso della prescrizione; la Corte non lo ritiene violato perché il dies a quo dei contributi segue la scadenza dei termini di pagamento stabiliti dalla disciplina previdenziale e fiscale.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    La prescrizione dell'obbligazione contributiva decorre dalla scadenza del termine di pagamento del singolo contributo.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001, conv. mod. dal d.l. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006

    Richiamato insieme alle norme sui termini di versamento dei contributi e delle imposte; serve a individuare la scadenza rilevante ai fini della prescrizione.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    Ancorando i contributi ai termini fiscali, consente di determinare il momento di scadenza e quindi quello iniziale della prescrizione.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce ai d.P.C.m. natura regolamentare e base legale per modificare i termini degli adempimenti; il d.P.C.m. 17.5.2011 è quindi idoneo a incidere sulla decorrenza della prescrizione.

  • d.P.C.m. 17 maggio 2011

    È considerato atto regolamentare, fondato su fonte primaria, idoneo a spostare i termini di versamento e quindi il dies a quo della prescrizione contributiva.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Interpretato nel senso che il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata; la contribuzione integrativa non basta a esonerare dall'iscrizione.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 103/1996

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza dell'iscrizione alla Gestione separata; la Corte ribadisce il diverso rapporto di complementarità tra cassa di categoria e Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011

    Norma che, per la Corte, va letta nel senso dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non coperti dalla cassa di categoria; sulla base della pronuncia costituzionale, non consente però di imporre sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale dell'INPS per sostenere la natura di evasione contributiva; la censura è respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza sulla data di ricezione dell'atto interruttivo è inammissibile perché mira a rivalutare il contenuto delle prove senza indicare un omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso è respinta per difetto di autosufficienza, dovendo l'eccezione essere trascritta e localizzata negli atti.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale è applicata al caso concreto, con effetto immediato sul regime delle sanzioni civili.

  • L. n. 576/1980, art. 22

    È il parametro richiamato per individuare le soglie reddituali della Cassa forense rilevanti ai fini dell'obbligo di iscrizione.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di versamento del singolo contributo, e tale termine può essere fissato o modificato anche da un d.P.C.m. adottato in base a una delega legislativa espressa, purché l'atto abbia natura regolamentare.
  • Il giudice può individuare d'ufficio il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quando la questione dipenda dall'applicazione della disciplina normativa richiamata dagli atti ritualmente acquisiti.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura che contesti la valutazione del contenuto di un documento o la data di ricezione di un atto è inammissibile se non denuncia specificamente l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Per i professionisti iscritti ad albi ma non tenuti al contributo soggettivo presso la cassa di categoria, il sistema della Gestione separata opera in via complementare e tendenzialmente universale: il solo versamento del contributo integrativo non esonera dall'iscrizione alla Gestione separata.
  • Quando una pronuncia della Corte costituzionale elimina retroattivamente l'obbligo di sanzioni civili per omessa contribuzione in un certo periodo, il giudice di legittimità può cassare la decisione sul punto e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'eccezione di nullità o di omessa pronuncia deve essere specificamente riportata e localizzata negli atti del giudizio, altrimenti il motivo di ricorso difetta di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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