Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19967/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di un dipendente ministeriale a una procedura selettiva per progressioni economiche e passaggio alla fascia superiore nel profilo di ispettore del lavoro, con approvazione e integrazione della graduatoria tramite due decreti dirigenziali. Il lavoratore domandava la riforma della graduatoria, il riconoscimento di un punteggio idoneo a conseguire la progressione e il conseguente pagamento delle differenze retributive. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che in appello il Ministero avrebbe introdotto fatti nuovi circa il carattere limitato e volontario dell’esercizio delle competenze di ispettore di società cooperative; con il secondo denunciava violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 97 Cost., affermando che la corte d’appello non avrebbe applicato correttamente il criterio letterale nell’interpretazione del bando, ma avrebbe valorizzato elementi estranei ai canoni ermeneutici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, indipendentemente dalle allegazioni della P.A., era comunque onere del ricorrente dimostrare la coerenza tra le funzioni di ispettore di società cooperative da lui invocate e il contenuto del profilo professionale oggetto della procedura; inoltre la corte territoriale poteva valorizzare il carattere meramente eventuale e straordinario del potere ispettivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione delle norme ermeneutiche, il ricorrente chiedeva in sostanza una diversa lettura delle clausole del bando, attività preclusa in sede di legittimità, per di più senza riportare integralmente il testo del bando stesso. Non è stata disposta statuizione sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione mediante controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o pronuncia su fatti nuovi in appello, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'introduzione di fatti nuovi in appello, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente insieme all'art. 111 Cost., senza che la censura fosse accolta.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente insieme all'art. 24 Cost., senza esito favorevole.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione del bando; la Corte ha rilevato che il motivo mirava in realtà a ottenere una diversa rilettura del testo, non consentita in cassazione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che ciò conducesse all'accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di graduatorie o procedure selettive, chi contesta il punteggio o la valutazione deve dimostrare la concreta coerenza delle attività svolte con il profilo professionale richiesto; non è sufficiente allegare in astratto l'esercizio di funzioni similari.
  • Il giudice di merito può valorizzare, ai fini della valutazione comparativa, il carattere solo eventuale o straordinario di determinate funzioni, anche se la parte pubblica non abbia contestato specificamente ogni allegazione della controparte.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici non è ammissibile quando, in realtà, si sollecita una rivalutazione del testo contrattuale o regolamentare già interpretato dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una lettura alternativa delle clausole del bando, specie se il testo non è riportato integralmente nel ricorso, poiché ciò trasformerebbe il motivo in una nuova valutazione di merito.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riportare il contenuto rilevante dell'atto o del documento su cui il motivo si fonda, quando la censura attenga alla sua interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.