Cassazione Civile, Ordinanza n. 19959/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, assunto come invalido ai sensi della l. n. 68/1999 e formalmente inquadrato nella prima area funzionale F1, aveva agito sostenendo di avere svolto per un periodo mansioni riconducibili a un livello superiore (F6/F3 secondo le allegazioni e l'accertamento di primo grado), chiedendo il superiore inquadramento o comunque le differenze retributive, nonché il risarcimento dei danni per demansionamento e per condotta mobbizzante. Il Tribunale gli aveva dato ragione in larga parte, riconoscendo il diritto all'inquadramento in F3, le differenze retributive, il demansionamento e danni alla salute/esistenziali. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, escludendo sia il demansionamento sia il mobbing, ritenendo che il dipendente fosse stato legittimamente riassegnato alle mansioni originarie dopo l'affidamento di mansioni superiori, senza svuotamento delle mansioni di appartenenza. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale negato il demansionamento; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito scostamento tra chiesto e pronunciato e travisamento della domanda, che secondo il ricorrente era centrata sullo svuotamento di mansioni; violazione dei canoni giurisprudenziali sul mobbing, con omessa valorizzazione dell'intento persecutorio; omesso esame di fatti decisivi relativi a una pluralità di condotte; e mancata considerazione della rilevanza lesiva delle singole condotte anche a prescindere dal mobbing.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti in realtà a contestare l'accertamento di fatto della Corte d'appello sulla mancanza di svuotamento delle mansioni e sulla legittimità della riassegnazione alle mansioni originarie, attività non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché non era chiaramente individuata una domanda pretermessa, ma solo una diversa lettura del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, poiché non veniva specificata la norma violata e le doglianze si risolvevano ancora nella critica alla valutazione di merito sulla insussistenza dell'intento persecutorio e sulla non significatività delle condotte. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva comunque valutato le singole condotte, escludendone la rilevanza oggettiva e la significatività, anche prescindendo dalla nozione tradizionale di mobbing. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del demansionamento; la Corte non ne accoglie la lettura poiché esclude in fatto lo svuotamento delle mansioni
richiamato dal ricorrente e dalla Corte d'appello in tema di adibizione a mansioni superiori nel pubblico impiego; la Corte di cassazione valorizza il diverso accertamento di merito sulle mansioni effettivamente svolte e sulla riassegnazione a quelle originarie
la Corte ribadisce che la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato, introduce una causa petendi nuova o rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto; nel caso concreto la doglianza era in realtà una critica alla valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e le affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con esse, altrimenti è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato indirettamente in relazione al vizio ex art. 112 c.p.c., che andava dedotto come error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il ricorrente lo invoca per omesso esame di fatti decisivi; la Corte però osserva che le censure miravano solo a una nuova valutazione del materiale istruttorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito una diversa lettura delle prove, quando la censura si presenti formalmente come violazione di legge ma sostanzialmente miri a contestare l'accertamento fattuale.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice decide su un bene della vita diverso da quello richiesto, introduce una causa petendi nuova o rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto; non ricorre quando la parte contesti semplicemente la qualificazione o la valutazione del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo specifico la norma asseritamente violata e il punto della sentenza in contrasto con essa; il mero richiamo a giurisprudenza favorevole o a categorie generali, senza confronto critico con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- In tema di demansionamento nel pubblico impiego, la riassegnazione del dipendente a mansioni coerenti con l'inquadramento formale, dopo un precedente affidamento di mansioni superiori, può escludere lo svuotamento delle mansioni e quindi la configurabilità del demansionamento, se il fatto è accertato dal giudice di merito.
- La nozione di mobbing richiede una valutazione complessiva delle condotte allegata alla presenza di elementi oggettivi e soggettivi significativi; tuttavia, se il giudice di merito esclude che le singole condotte abbiano oggettiva rilevanza e significatività lesiva, non può configurarsi un vizio denunciabile in cassazione solo perché il ricorrente propone una diversa lettura degli stessi fatti.
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