Cassazione Civile, Ordinanza n. 19985/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a un'avvocata il pagamento di contributi e sanzioni civili relativi al reddito da lavoro autonomo percepito nel 2009, dopo l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo dovuta l'iscrizione alla Gestione separata perché il solo contributo integrativo versato alla Cassa forense non bastava a costituire una posizione previdenziale esonerativa; aveva inoltre escluso la prescrizione, facendo decorrere il termine dal 6.7.2010 in base al d.P.C.m. 10.6.2010, e aveva riconosciuto dovute le sanzioni civili per evasione contributiva. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulla Gestione separata e della normativa forense, sostenendo che il contributo integrativo sarebbe stato sufficiente a escludere l'iscrizione; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e della legge n. 335/1995, contestando che un mero d.P.C.M. potesse spostare il dies a quo della prescrizione; 3) illegittimità delle sanzioni civili alla luce della sentenza n. 104/2022 della Corte costituzionale; 4) violazione delle regole sulle spese, per avere la Corte d'appello condannato la ricorrente anche alle spese nei confronti di AdER, nonostante l'ente fosse stato evocato solo a fini di litisdenuntiatio e senza una domanda proposta contro di esso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta sia l'iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati non tenuti al contributo soggettivo alla Cassa, sia la decorrenza della prescrizione dal termine di pagamento stabilito anche mediante il d.P.C.M. 10.6.2010, qualificato come atto regolamentare attuativo di fonte primaria. Ha invece accolto il terzo motivo, applicando retroattivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 e dichiarando che la ricorrente non è tenuta a pagare le sanzioni civili per l'omessa contribuzione relativa all'anno 2009. Ha accolto anche il quarto motivo: non per la disciplina speciale sulle spese dei giudizi previdenziali, ma perché l'AdER non era parte sostanzialmente soccombente, essendo stata chiamata solo a titolo di litisdenuntiatio e non essendo stata proposta domanda contro di essa; pertanto la condanna alle spese nei suoi confronti è stata cassata. La causa è stata decisa nel merito limitatamente alle sanzioni civili, mentre le spese sono state compensate tra la ricorrente e l'INPS per la sopravvenienza della decisione costituzionale e tra la ricorrente e AdER per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
Il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata INPS; il sistema va letto in chiave di universalizzazione della copertura previdenziale e in rapporto di complementarietà con la gestione categoriale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
È la base normativa dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali; la sentenza costituzionale ne ha però limitato gli effetti quanto alle sanzioni civili per il periodo anteriore.
art. 1, D.P.C.M. 10.6.2010
Il decreto è ritenuto atto regolamentare attuativo di fonte primaria e quindi idoneo a determinare il termine di versamento e, indirettamente, il dies a quo della prescrizione contributiva.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 55, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. n. 1155/1936
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997
I versamenti contributivi a saldo e in acconto seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997
Consente al D.P.C.M. di modificare i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi, fondando la valenza regolamentare del D.P.C.M. 10.6.2010.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetto nel giudizio in corso, con conseguente esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore alla norma colpita.
sentenza Corte cost. n. 104/2022
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per il periodo precedente all'entrata in vigore della norma.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La Corte esclude la sua applicabilità perché la controversia non riguarda prestazioni previdenziali, ma il mancato pagamento di contributi.
art. 91 c.p.c.
Le spese non possono essere poste a carico dell'ente evocato solo ai fini di litisdenuntiatio, se nei suoi confronti non è stata proposta alcuna domanda e difetta la sua legittimazione passiva.
art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999
La precedente previsione di notifica al concessionario a titolo di litisdenuntiatio non risulta più vigente nel testo richiamato dalla Corte, sicché non giustifica la condanna alle spese nei suoi confronti.
art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
La Corte lo richiama per evidenziare l'incompatibilità della distinzione operata dal giudice d'appello tra opposizione a cartella e opposizione ad avviso di addebito ai fini della chiamata del concessionario.
art. 38 Cost.
La lettura della disciplina previdenziale è ricondotta ai principi costituzionali di tutela previdenziale e universalizzazione delle protezioni.
art. 35 Cost.
Richiamato insieme all'art. 38 Cost. per legittimare l'interpretazione estensiva della tutela previdenziale.
Massime di principio
- Nel sistema della previdenza degli avvocati, il professionista che non sia tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria e non raggiunga le soglie reddituali previste resta obbligato all'iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché il contributo integrativo ha funzione solidaristica e non costituisce, da solo, una posizione previdenziale esonerativa.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento dei contributi stessi; un D.P.C.M. adottato sulla base di una fonte primaria che ne autorizzi l'intervento può legittimamente incidere sulla determinazione di tale termine.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che esonera dalle sanzioni civili per omessa contribuzione in relazione a un periodo anteriore alla norma incide nei giudizi ancora sub iudice e impone di escludere tali sanzioni per quel periodo.
- L'ente concessionario della riscossione non può essere condannato alle spese se è stato evocato in giudizio soltanto ai fini di litisdenuntiatio e non è destinatario di una domanda di merito; la regolazione delle spese segue la reale posizione processuale delle parti.
- La distinzione tra opposizione a cartella e opposizione ad avviso di addebito non consente, di per sé, di mantenere in vita una disciplina processuale più favorevole alla chiamata del concessionario quando il testo normativo richiamato non la prevede più.
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