Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19988/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa dal lavoratore contro la società datrice di lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di assenza dalla residenza e alle voci variabili di utilizzazione professionale durante il godimento delle ferie, con le relative quantificazioni. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e respinto il ricorso. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma l'ordinanza non ne esamina il merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 27/09/2022, ma non aveva depositato, insieme alla copia autentica della sentenza, la relazione di notificazione richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre la notificazione non risultava dal fascicolo né era stata prodotta dal controricorrente. La successiva memoria difensiva non poteva sanare l'omissione, essendo ormai maturata la preclusione processuale derivante dalla dichiarazione di avvenuta notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha affermato che, quando il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, sorge a suo carico l'onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la mancata produzione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile con produzioni o chiarimenti successivi. Conseguentemente, il ricorso è stato definito senza esame dei motivi di merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    Nel ricorso per cassazione proposto nel termine breve, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione è un onere processuale inderogabile; la sua omissione determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    La copia autentica della sentenza con la relata di notificazione deve essere depositata nel termine previsto per il deposito del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non può recuperare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando l'improcedibilità si sia già consumata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con il procedimento di definizione anticipata; la decisione è intervenuta in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stato disposto il procedimento in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha applicato la condanna aggravata prevista dalla norma, reputando sussistenti i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito processuale sfavorevole.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale vincolante per la parte ricorrente e attiva l'onere di depositare tempestivamente la relata di notificazione insieme alla copia autentica della sentenza.
  • L'omesso deposito della relata di notificazione, quando il ricorso sia proposto nel termine breve, comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio e non è sanabile né dalla mancata contestazione della controparte né da produzioni documentali tardive.
  • La dichiarazione processuale della parte in ordine alla notificazione della sentenza è espressione di autoresponsabilità e non può essere successivamente emendata con memorie difensive per elidere gli effetti decadenziali già prodotti.
  • Quando il giudizio di cassazione è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. oltre agli ordinari oneri di soccombenza.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.