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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19977/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di gestione del servizio di ristorazione collettiva presso una struttura pubblica: l'appalto era inizialmente eseguito da un'impresa uscente, poi sostituita da un'altra impresa subentrante. Alcuni lavoratori già impiegati nel servizio hanno chiesto di accertare che il passaggio dell'attività integrasse un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro e mantenimento delle relative tutele. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo che non vi fossero elementi di discontinuità sufficienti a escludere la disciplina del trasferimento d'azienda, anche alla luce dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003, come modificato dalla l. 122/2016, e del diritto UE. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha sostenuto che, in mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra impresa uscente e subentrante, non potesse configurarsi un trasferimento d'azienda; 2) ha contestato l'interpretazione della nozione di "elementi di discontinuità" e l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito; 3) ha dedotto che l'attività di ristorazione in questione non fosse un appalto ad alta intensità di manodopera e che, comunque, la clausola sociale non potesse escludere la disciplina dell'art. 2112 c.c.; 4) ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare la discontinuità gravasse sui lavoratori e non sulla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il trasferimento d'azienda può configurarsi anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra uscente e subentrante, purché il complesso organizzato dei beni dell'impresa passi a un diverso titolare in una vicenda riconducibile alla successione in senso ampio. Ha dichiarato infondato il secondo motivo nella parte di diritto e inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova valutazione dei fatti, rilevando anche la presenza di doppia conforme di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione dell'appalto labour intensive non risultava devoluta nei gradi precedenti e, in ogni caso, la ratio della sentenza impugnata era fondata sulla continuità dell'entità economica e non sulla sola intensità di manodopera. Ha infine rigettato il quarto motivo, escludendo la violazione dell'art. 2697 c.c. perché la Corte d'appello aveva svolto una valutazione complessiva delle prove senza alterare il criterio legale di riparto dell'onere della prova. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina si applica quando il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, passi a un diverso titolare in una vicenda riconducibile alla successione in senso ampio; non è necessario un rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Il subentro del nuovo appaltatore con acquisizione del personale non esclude il trasferimento d'azienda se non siano presenti elementi di discontinuità idonei a determinare una specifica identità di impresa diversa; la verifica è in concreto demandata al giudice di merito.

  • Direttiva 2001/23/CE

    La tutela dei lavoratori opera nei casi di cambiamento del soggetto responsabile dell'impresa nell'ambito di rapporti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di un rapporto diretto tra cedente e cessionario.

  • Direttiva 77/187/CEE

    L'ambito applicativo comprende tutti i casi di cambiamento della persona responsabile dell'impresa che assuma le obbligazioni del datore di lavoro, anche senza trasferimento della proprietà degli elementi materiali e anche se tali elementi siano messi a disposizione dal committente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione dei fatti o per contestare l'accertamento di merito compiuto dai giudici di appello.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando il motivo mira solo a sollecitare una diversa lettura delle prove; inoltre opera il limite della doppia conforme di merito.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle clausole contrattuali e della nozione di discontinuità, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 335 CCNL Pubblici Esercizi

    Invocato dalla ricorrente nel tentativo di delimitare la disciplina del passaggio del personale, ma non idoneo a escludere la possibile applicazione dell'art. 2112 c.c.

  • art. 50 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente in tema di appalti ad alta intensità di manodopera; la Corte ha rilevato che la questione era nuova e comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione quando il giudice non sposta in modo erroneo il carico probatorio, ma valuta complessivamente le prove secondo vicinanza della prova e distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, estintivi o modificativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di trasferimento d'azienda, la tutela ex art. 2112 c.c. presuppone il passaggio di un'entità economica organizzata che conservi la propria identità obiettiva, anche se il mutamento di titolarità avvenga nell'ambito di un cambio di appalto e senza un contratto diretto tra gestore uscente e subentrante.
  • Nel cambio di appalto, il passaggio del personale per effetto di clausole sociali o di previsioni collettive non esclude di per sé l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che può offrire una tutela più intensa ove sussistano elementi di continuità dell'entità trasferita.
  • La verifica della sussistenza o meno di elementi di discontinuità idonei a escludere il trasferimento d'azienda è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatti.
  • Il vizio di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice procede a una valutazione complessiva delle prove e applica il criterio della vicinanza della prova.
  • La presenza di doppia conforme di merito limita ulteriormente il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, impedendo di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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