Cassazione Civile, Ordinanza n. 00831/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP per l’anno d’imposta 2009 notificato a una professionista che svolgeva attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali. L’Ufficio riteneva sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione perché la contribuente era titolare di uno studio professionale e risultava anche socia, insieme al coniuge, di altro studio commerciale associato; inoltre emergerebbero ulteriori partecipazioni e rapporti con società cui la professionista affidava attività contabili e per le quali prestava servizi. La CTP aveva annullato l’accertamento, ritenendo insussistente l’autonoma organizzazione, e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio con motivazione ritenuta dall’Agenzia apparente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d’appello; 3) violazione delle norme sull’IRAP e delle presunzioni semplici per non avere la CTR valutato complessivamente gli indizi offerti dall’Ufficio in ordine all’autonoma organizzazione e alla soggezione a imposta dei compensi professionali percepiti anche in contesti societari/associativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il terzo motivo e, per effetto dell’accoglimento di esso, ha dichiarato assorbiti i primi due. Ha quindi cassato la sentenza della CTR delle Marche e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato della controversia e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La decisione è stata fondata sul rilievo che il giudice d’appello non aveva svolto una motivazione autonoma e non aveva valutato il compendio indiziario relativo alla possibile autonoma organizzazione e ai rapporti professionali della contribuente.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente.
Richiamato per dedurre l’omessa pronuncia sui motivi di appello dell’Ufficio.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua il presupposto dell’IRAP per i professionisti, costituito dall’autonoma organizzazione.
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per l’individuazione dei soggetti passivi IRAP esercenti arti e professioni.
art. 8 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Usato per affermare che la base imponibile è data dalla differenza tra compensi e costi inerenti all’attività esercitata.
art. 5, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel quadro della disciplina dei redditi e del coordinamento con la normativa IRAP.
art. 49, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Evocato come riferimento alle attività professionali rilevanti ai fini IRAP.
art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel ragionamento sull’esclusione da imposizione di alcuni redditi professionali non assistiti da autonoma organizzazione.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per il coordinamento normativo dopo la riforma del T.U.I.R.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza e del procedimento.
Richiamati per contestare la mancata valutazione degli indizi e delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- In tema di IRAP sui professionisti, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente sia responsabile della struttura organizzativa e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo oppure lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
- L’accertamento dell’autonoma organizzazione va compiuto con riferimento a ciascun anno d’imposta, perché la struttura organizzativa del professionista può variare nel tempo.
- Nel giudizio sul rimborso o sull’esenzione da IRAP, l’onere di provare l’assenza dei presupposti impositivi grava sul contribuente.
- Se il professionista opera in uno studio associato o in una struttura collettiva, deve dimostrare di non avere benefici organizzativi derivanti da tale inserimento, non essendo sufficiente la mera allegazione di una distinta attività individuale.
- I redditi professionali percepiti per incarichi di amministrazione, controllo o consulenza devono essere valutati in relazione alla concreta esistenza di autonoma organizzazione e, se il contribuente chiede lo scorporo o l’esclusione dall’IRAP, deve provare la separatezza delle diverse componenti reddituali.
- La sentenza di merito è viziata quando si limita a richiamare la decisione di primo grado senza una autonoma valutazione dei motivi di gravame e del materiale probatorio allegato dalle parti.
- La valutazione del compendio indiziario deve essere complessiva e non atomistica, specie quando l’Ufficio deduca elementi plurimi da cui inferire l’esistenza di una struttura organizzata rilevante ai fini IRAP.
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